L’INPS, con circolare n. 67/2011, ha chiarito che l’indennità di mobilità è incompatibile solo con il a tempo pieno ed indeterminato. La ripresa di un’attività di lavoro dipendente, a tempo parziale o determinato, consente invece la permanenza nelle liste di mobilità e la percezione della relativa indennità seppur in misura ridotta.
(Fonte il Sole 24 Ore)