L’INPS, con la determinazione n. 106/2010 del proprio commissario straordinario, ha chiarito che all’atto della domanda di rateazione del debito contributivo non è più dovuto il versamento di 1/12 del debito e nella rateazione stessa può essere inclusa la quota di contribuzione trattenuta ai dipendenti ma non versata all’Istituto dal datore di lavoro. Se, invece, è già stata emessa la cartella esattoriale la rateazione non dovrà essere richiesta all’INPS ma direttamente all’agente della riscossione competente.
(Fonte Il Sole 24 Ore)