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INPS: più tempo ai datori per i contributi sui permessi orari

1 Agosto 2011

L’INPS, con circolare n. 92/2011, ha recepito i recenti orientamenti ministeriali in materia di permessi orari ed ha fornito le modalità operative dei datori di lavoro per assolvere gli obblighi impositivi ai fini previdenziali.

L’INPS, con circolare n. 92/2011, ha recepito i recenti orientamenti ministeriali in materia di permessi orari ed ha fornito le modalità operative dei datori di lavoro per assolvere gli obblighi impositivi ai fini previdenziali. Nel disciplinare questi aspetti, l’Istituto di previdenza ha attuato una sorta di equiparazione alle variabili retributive e consente alle aziende di versare i contributi di pertinenza nel mese successivo a quello di scadenza. Per quanto riguarda il momento del versamento, il Ministero del Lavoro ha ritenuto che lo stesso fosse individuabile nel giorno 16 del mese successivo a quello cui si colloca il termine ultimo fissato per la loro fruizione. Ora, dopo le precisazioni dell’INPS, le aziende avranno in pratica un mese in più a loro disposizione. Per eseguire il versamento, l’importo equivalente al compenso per ROL e/o ex Festività non godute deve essere sommato alla retribuzione del mese successivo a quello di scadenza e inserito nell’elemento «Imponibile» presente nella sezione individuale del flusso UniEmens. Al momento della fruizione dei permessi o della loro monetizzazione, il datore provvederà a eseguire le operazioni di recupero e di rettifica del caso utilizzando, a tal fine, la variabile retributiva con la causale «ferie» presente in «Dati retributivi» della sezione individuale del flusso UniEmens e seguendo le medesime istruzioni utilizzate per il recupero della contribuzione sul compenso ferie.

(Fonte Il Sole 24 Ore)


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