L’INPS ha precisato che gli incentivi spettano, in particolare, a tutte le stabilizzazioni di rapporti di lavoro a chiamata a tempo determinato, di contratti di inserimento e di contratti di lavoro a termine per sostituzione maternità. È, invece, negato l’accesso alle facilitazioni nei casi di assunzioni effettuate ab origine a tempo indeterminato così come nelle ipotesi di contratto di apprendistato, nonché delle stabilizzazioni di lavoratori somministrati ovvero di contratti a termine a cui la legge riconosce un diritto di precedenza nelle assunzioni.
(Il Sole 24 ore, 31 ottobre 2012, pag. 26)