L’INPS, con il messaggio n. 4412 del 10 dicembre 2021, ha chiarito le modalità di regolarizzazione attuabili dai datori di lavoro in caso di errata applicazione del massimale contributivo di cui all’art. 2 della legge n. 335/1995, rettificando in parte quanto originariamente indicato nel suo messaggio n. 5062/2020.
Normativa di riferimento
Come noto, ai sensi dell’art. 2, comma 18, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, il massimale contributivo costituisce il limite – annualmente rivalutato – oltre il quale la retribuzione corrisposta a ciascun lavoratore non è soggetta al prelievo di contributi previdenziali utili alla pensione.
Tale disposizione si applica, oltre che ai lavoratori iscritti alla Gestione Separata, ai lavoratori iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (c.d. FPLD) privi di anzianità contributiva in periodi pregressi al 1° gennaio 1996, nonché a coloro che, pur avendo un’anzianità contributiva ante 1° gennaio 1996, abbiano presentato domanda irrevocabile di opzione al sistema contributivo.
Nel complesso di accrediti da considerare sono inclusi anche i periodi di contribuzione figurativa e contribuzione facoltativa, i riscatti (es. riscatto di laurea), i trasferimenti gratuiti ed onerosi, nonché la contribuzione volontaria.
Qualora il lavoratore non abbia la predetta anzianità lavorativa e/o non abbia esercitato il diritto di opzione al sistema contributivo, il datore di lavoro avrà l’onere di versare sulla retribuzione eccedente il massimale annuo unicamente i c.d. contributi minori, valorizzando il campo <eccedenza massimale> in ciascun flusso Uniemens mensile.
Per la corretta verifica dell’applicabilità o meno del massimale contributivo, con propria circolare n. 177/1996, l’INPS ha previsto che i datori di lavoro debbano raccogliere una dichiarazione del lavoratore attestante l’esistenza o meno di periodi utili ai fini dell’anzianità contributiva precedente al 1° gennaio 1996.
Altresì, con circolare n. 42/2009, l’INPS ha disciplinato la particolare ipotesi in cui l’anzianità contributiva antecedente al 1° gennaio 1996 venga acquista su richiesta del lavoratore ovverosia in caso di riscatto o accredito figurativo. In essa viene precisato che l’esclusione dall’applicazione del massimale (e quindi il versamento dei contributi sull’intero montante contributivo) decorre a partire dal mese successivo a quello di presentazione della domanda di riscatto o della domanda di accredito figurativo
Regime sanzionatorio per errata applicazione del massimale contributivo
Con messaggio 5062/2020 l’INPS ha avviato un’attività di verifica utilizzando le denunce contributive Uniemens in cui vi è la valorizzazione del campo <eccedenza massimale>. Da essa è emersa la presenza di lavoratori il cui estratto conto previdenziale evidenzia la presenza del versamento di contributi in data anteriore al 1° gennaio 1996 (con assenza di opzione per il sistema contributivo). L’Istituto ha così predisposto un’azione di recupero dei contributi dovuti e non versati, trasmettendo, a mezzo PEC, a ciascun datore di lavoro una diffida ad adempiere.
L’INPS ha poi previsto che il regime sanzionatorio da applicare sia quello dell’omissione contributiva ex art. 116, comma 8, lettera a) della L. 388/2000 in quanto, a suo dire, non risulta in tal caso ravvisabile l’intento del datore di lavoro di occultare le retribuzioni erogate e, pertanto, non si configura l’ipotesi di evasione contributiva.
Con il messaggio in esame, invece, l’INPS modifica il sistema sanzionatorio introducendone uno differente, applicabile in caso di errata applicazione del massimale contributivo per i lavoratori con anzianità contributiva antecedente il 1° gennaio 1996 conseguente alla presentazione di una domanda di riscatto o di accredito figurativo.
Con riguardo a tale fattispecie, l’INPS ritiene applicabile la previsione di cui alla lettera a), prima parte, del comma 15, dell’art. 116 della legge n. 388/2000, che consente – fermo l’integrale pagamento dei contributi dovuti – la riduzione delle sanzioni civili fino alla misura degli interessi legali. Ciò in quanto il mancato versamento dei contributi oltre il massimale potrebbe derivare da un comportamento omissivo del lavoratore nel non dichiarare la modifica del sistema contributivo ad esso applicabile e causato dalla scelta di accredito figurativo o riscatto.
Alla luce di quanto sopra esposto, i datori di lavoro – in caso di errata applicazione del massimale contributivo per i lavoratori con anzianità contributiva anteriore al 1° gennaio 1996 conseguente alla presentazione di una domanda di riscatto o di accredito figurativo – si avvantaggeranno di una riduzione delle sanzioni civili fino alla misura degli interessi legali e non dovranno versare le sanzioni per omissione contributiva previste per le altre casistiche. Tale riduzione dovrà decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda di riscatto o di accredito figurativo di periodi contributivi antecedenti al 1° gennaio 1996.