Il lavoro intermittente, anche detto “a chiamata”, reintrodotto integralmente con il D.L. 112/08, è disciplinato dagli artt. 33 e seguenti del D.Lgs. 276/03. Questa tipologia di contratto, a cui si applicano se compatibili le regole del lavoro subordinato limitatamente ai periodi in cui il lavoratore si trova a svolgere effettivamente la prestazione lavorativa, può essere instaurata sia a tempo determinato che indeterminato. A tal proposito il Ministero del Lavoro, in risposta all’interpello 72/09, ha ribadito quanto già affermato con circolare n. 4/05, ossia che per il lavoro intermittente non trova in alcun modo applicazione la normativa sul lavoro a tempo determinato (D.lgs. n. 368/01). Pertanto il Ministero ha affermato che per la riassunzione dello stesso lavoratore sempre con contratto intermittente, pur se svolto a tempo determinato, non sarà necessario il rispetto del periodo minimo previsto dall’art. 5, comma 3, del D.Lgs. 368/01, (ossia 20 giorni se il contratto scaduto aveva una durata superiore a sei mesi oppure 10 giorni se il contratto scaduto aveva durata inferiore), anche nell’ipotesi di contratto di lavoro intermittente a tempo determinato e successivo contratto a termine a tempo pieno o a tempo parziale.
(Fonte Il Sole 24 Ore)