L’ordinamento italiano riconosce ai datori di lavoro il potere di svolgere indagini al fine di verificare l’esatto adempimento della prestazione lavorativa o, anche, la commissione di illeciti da parte dei propri dipendenti sia direttamente che attraverso agenzie investigative.
Tale potere però deve essere esercitato entro i confini posti da: 1) lo Statuto dei lavoratori che all’articolo 8 vieta al datore di raccogliere informazioni sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore mentre all’articolo 4 pone un divieto assoluto di installare impianti audiovisivi e altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell’attività lavorativa consentendone l’utilizzo solo ove richiesto da esigenze organizzative, produttive o da ragioni di sicurezza e comunque previo accordo con le OO.SS.; 2) il Codice della Privacy (articolo 114) e le “Linee guida del Garante per posta elettronica ed internet” che consentono al datore di lavoro – rispettando però una specifica procedura – di controllare se il dipendente utilizza o meno in modo corretto gli strumenti informatici a sua disposizione.
La violazione delle suddette norme da parte del datore di lavoro o da parte dell’agenzia investigativa comporta l’illegittimità delle informazioni raccolte, l’applicazioni di sanzioni amministrative e in alcuni casi anche penali e l’inutilizzabilità delle informazioni stesse.
(Fonte Il Sole 24 Ore)