Con la nota n. 530 del 21 marzo 2022, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (l’“INL”) ha fornito alcuni chiarimenti in materia di tirocini extra-curricolari, con particolare riferimento alle nuove disposizioni introdotte dalla Legge n. 234/2021 (c.d. “Legge di Bilancio 2022”).
In primis, riallacciandosi a quanto previsto dal comma 720 dell’art. 1 della Legge di Bilancio, l’INL ribadisce che il tirocinio è “un percorso formativo di alternanza tra studio e lavoro, finalizzato all’orientamento e alla formazione professionale, anche per migliorare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Qualora sia funzionale al conseguimento di un titolo di studio formalmente riconosciuto, il tirocinio si definisce curriculare”.
Successivamente, vengono elencati i punti delle linee guida che, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2022, il Governo e le Regioni dovranno seguire per la redazione e promulgazione di un nuovo accordo condiviso in materia di tirocini extra-curricolari, ovverosia:
- revisione della disciplina dei tirocini con la previsione che l’attivazione dei tirocini extra-curricolari debba essere circoscritta in favore di soggetti con difficoltà di inclusione sociale;
- garanzia di una congrua indennità di partecipazione, determinazione di una durata massima che comprenda anche eventuali proroghe e determinazione di limiti numerici di tirocini attivabili in relazione alle dimensioni d’impresa;
- definizione di livelli essenziali circa la formazione da erogare al tirocinante con la previsione di una certificazione delle competenze alla sua conclusione;
- definizione di una quota minima di tirocinanti da assumere tra quelli già in essere prima di poter procedere ad una nuova attivazione;
- previsione di azioni e interventi volti a prevenire e contrastare un uso distorto dell’istituto, anche attraverso la puntuale individuazione delle modalità con cui il tirocinante presta la propria attività.
Accanto alle disposizioni di futura applicazione, la Legge di Bilancio ha introdotto alcuni precetti che sono già vigenti a partire dalla sua entrata in vigore:
- indennità di partecipazione: la mancata erogazione di una congrua indennità, come da linee guida vigenti, comporta a carico del trasgressore “l’irrogazione una sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell’illecito commesso, in misura variabile da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 6.000 euro”;
- ricorso fraudolento al tirocinio: come noto il tirocinio non è identificabile come un rapporto di lavoro e per detto motivo un tirocinante non può in alcun modo sostituire un lavoratore dipendente. Se il tirocinio è reso in modo fraudolento il soggetto ospitante è punito con la pena “dell’ammenda di 50 euro per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio”. Resta ferma “la possibilità, su domanda del tirocinante, di riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale”.
- comunicazione al Centro per l’Impiego: si ribadisce che l’obbligo di comunicazione telematica dell’istaurazione di un tirocinio riguarda unicamente i tirocini extracurricolari. Pertanto, al pari delle altre comunicazioni obbligatorie, in caso di omessa o ritardata comunicazione, è prevista una sanzione amministrativa di importo variabile da 100 a 500 euro per ogni stagista interessato;
- obblighi di sicurezza: il soggetto ospitante è tenuto, nei confronti dei tirocinanti al rispetto integrale delle disposizioni in materia di salute e sicurezza di cui al D. Lgs. 81/2008. Le relative spese sono integralmente a carico del soggetto ospitante. Come precisato dall’INL, in materia di salute e sicurezza, per il tirocinante sono previste le medesime tutele del personale dipendente.