Con la nota n. 530 del 21 marzo 2022, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (l’“INL”) ha fornito alcuni chiarimenti in materia di tirocini extra-curricolari, con particolare riferimento alle nuove disposizioni introdotte dalla Legge n. 234/2021 (c.d. “Legge di Bilancio 2022”).
In primis, riallacciandosi a quanto previsto dal comma 720 dell’art. 1 della Legge di Bilancio, l’INL ribadisce che il tirocinio è “un percorso formativo di alternanza tra studio e lavoro, finalizzato all’orientamento e alla formazione professionale, anche per migliorare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Qualora sia funzionale al conseguimento di un titolo di studio formalmente riconosciuto, il tirocinio si definisce curriculare”.
Successivamente, vengono elencati i punti delle linee guida che, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2022, il Governo e le Regioni dovranno seguire per la redazione e promulgazione di un nuovo accordo condiviso in materia di tirocini extra-curricolari, ovverosia:
Accanto alle disposizioni di futura applicazione, la Legge di Bilancio ha introdotto alcuni precetti che sono già vigenti a partire dalla sua entrata in vigore: