Il D.Lgs. 81/2015, in vigore dallo scorso 25 giugno, è intervenuto, tra l’altro, sulla disciplina dei contratti a tempo determinato in tema di proroghe e di sanzione per la violazione del contingentamento. In particolare, per quanto riguarda le proroghe, rimane fermo il numero massimo di 5 nell’arco di 36 mesi, ma potranno riguardare anche attività diverse rispetto a quelle oggetto del rapporto iniziale. Con riferimento alle clausole di contingentamento, l’apparato sanzionatorio collegato al mancato rispetto del numero complessivo dei rapporti a termine attivabili, come determinato nei contratti collettivi (o, in mancanza, nel parametro legale del 20% del personale a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno cui si riferisce l’assunzione) resta quello introdotto dal D.L. 34/2014. Il D.Lgs. 81/2015, all’art. 23, fornisce però due specifiche gestionali: (i) i datori che iniziano l’attività in corso d’anno potranno usare come base di computo del personale a tempo indeterminato, per conteggiare il tetto, quello in forza al momento dell’assunzione; (ii) rispetto al dato numerico ottenuto, il decimale va arrotondato all’unità superiore qualora esso sia uguale o superiore a 0,5.
(Il Sole 24 Ore, 6 luglio 2015, pag. 29)