Il Ministero del Lavoro, nell’interpello n. 519/2011, in risposta ad un’istanza presentata dal Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, ha precisato che in caso di cassa integrazione a zero ore, le ferie “obbligatorie”, contemplate dall’art. 10 del D.Lgs. n. 66/2003, possono essere posticipate al momento della cessazione dell’evento sospensivo, coincidente con la ripresa dell’attività produttiva. Se, invece, l’azienda è stata autorizzata per una cassa integrazione parziale (solo per alcune ore), permane il rispetto dei termini entro cui far fruire le ferie ai lavoratori, ovverosia le prime due settimane nell’anno di maturazione e le restanti due settimane nei 18 mesi successivi alla fine dell’anno di maturazione. Inoltre, alle medesime condizioni di sospensione, il differimento riguarda anche il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per le ferie non godute.
(Fonte il Sole 24 Ore)