L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 60353 del 3 marzo 2021, ha fornito le modalità operative con cui i lavoratori, dipendenti e autonomi, beneficiari del regime speciale per i c.d. impatriati, potranno optare per la proroga dell’agevolazione fiscale, ai sensi dell’articolo 1, comma 50, della Legge 178 del 30 dicembre 2020 (la “Legge di Bilancio 2021”), per ulteriori cinque anni.
Il quadro normativo
L’articolo 1, comma 50, della Legge di Bilancio 2021 – integrando l’articolo 5, del D.L. n. 34/2019 – ha previsto la possibilità per lavoratori impatriati di optare per la proroga dell’agevolazione fiscale per ulteriori cinque periodi d’imposta. Per tutta la durata della proroga i redditi di lavoro dipendente (o a questi assimilati) e i redditi da lavoro autonomo saranno sottoposti, come vedremo meglio nel prosieguo, a tassazione ridotta.
Tale facoltà di opzione è riconosciuta, a decorrere dal 1° gennaio 2021, ai lavoratori già iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), o che siano stati cittadini d Stati membri dell’Unione Europea. Questi devono (i) aver trasferito la residenza fiscale in Italia prima del 30 aprile 2019 e (ii) al 31 dicembre 2019 risultare beneficiari del regime impositivo speciale previsto dall’articolo 16 del D.Lgs. n. 147/2015 per i lavoratori impatriati.
Ai sensi della richiamata disposizione, la possibilità di godere del regime fiscale agevolato in esame spetta ai lavoratori che:
- abbiano almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo, oppure
- diventino proprietari di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nel corso dei dodici mesi che hanno preceduto il trasferimento della residenza fiscale in Italia. Al riguardo, la norma precisa che l’acquisto rileva anche quando sia perfezionato direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente ovvero dai figli, anche in comproprietà.
In entrambe le fattispecie elencate, il reddito da lavoro dipendente (anche a questi assimilati) o autonomo prodotto in Italia risulterà imponibile soltanto per il 50% del suo ammontare. L’imponibilità è ulteriormente ridotta al 10% qualora il lavoratore abbia almeno tre figli minorenni o a carico.
L’opzione, fermo restando il rispetto dei suddetti requisiti soggettivi, potrà essere esercitata a condizione che il lavoratore provveda al versamento di un importo pari al:
- 10% dell’ammontare dei redditi di lavoro dipendente (o assimilati) e di lavoro autonomo prodotti in Italia e sottoposti al regime fiscale di favore percepiti nel periodo d’imposta precedente al periodo nel corso del quale è esercitata l’opzione. Resta fermo che all’atto d’esercizio (formale) dell’opzione il lavoratore interessato deve (a) avere almeno un figlio minorenne, anche in affido preadottivo ovvero (b) essere divenuto proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia successivamente al trasferimento della residenza o nel corso dei dodici mesi precedenti ovvero ne sia divenuto proprietario entro il diciottesimo mese dalla data d’esercizio dell’opzione;
- 5% dei redditi di lavoro dipendente (o assimilati) ovvero di lavoro autonomo prodotti in Italia e soggetti al regime impositivo speciale relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione. Ciò, se al momento dell’esercizio dell’opzione il lavoratore interessato abbia almeno tre figli minorenni, anche in affido preadottivo, e diventi (o sia già divenuto) proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento della residenza fiscale o nei dodici mesi precedenti o ancora ne divenga proprietario entro il diciottesimo mese dalla data d’esercizio dell’opzione (il titolo di proprietà dell’unità immobiliare può essere acquistato secondo le modalità indicate alla precedente lettera b).
La Legge di Bilancio 2021 ha subordinato la definizione delle modalità di esercizio dell’opzione in argomento ad un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che è stato emanato lo scorso 3 marzo.
Gli adempimenti del lavoratore e del sostituto d’imposta
In ottemperanza alle disposizioni della Legge di Bilancio 2021, il provvedimento in commento descrive gli adempimenti che devono essere posti in essere dal lavoratore (in particolare, dal lavoratore dipendente) e dal sostituto d’imposta.
In primo luogo, il lavoratore in possesso di tutti i requisiti per esercitare l’opzione deve versare l’importo di cui al precedente paragrafo:
- mediante il modello di pagamento F24, senza la possibilità di avvalersi della compensazione prevista dall’articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241. Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate precisa che, con successiva risoluzione, verrà istituito il codice tributo da indicare in fase di versamento e saranno impartite le istruzioni per la compilazione del modello F24;
- entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del primo periodo di fruizione dell’agevolazione. I soggetti per cui tale periodo si è concluso il 31 dicembre 2020, effettuano il versamento entro 180 giorni dalla pubblicazione del provvedimento (ovverosia entro il 30 agosto 2021).
In aggiunta a quanto precede, i lavoratori dipendenti che intendono beneficiare della proroga del regime agevolato dovranno comunicare al datore di lavoro di aver esercitato l’opzione presentando una richiesta debitamente sottoscritta e recante:
- il nome, il cognome e la data di nascita;
- il codice fiscale;
- l’indicazione che, prima del 30 aprile 2019, la residenza è stata trasferita in Italia ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del TUIR;
- l’indicazione della permanenza della residenza in Italia alla data di presentazione della richiesta;
- l’impegno a comunicare tempestivamente ogni variazione della residenza o del domicilio, rilevante per l’applicazione del beneficio medesimo da parte del datore di lavoro;
- i dati identificativi dell’unità immobiliare di tipo residenziale acquistata direttamente dal lavoratore ovvero dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà e la relativa data di acquisto ovvero l’impegno a comunicare tali dati entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell’opzione, se ne diviene proprietario entro tale ultimo termine;
- il numero e la data di nascita dei figli minorenni, anche in affido preadottivo, alla data di effettuazione del versamento;
- l’anno di prima fruizione del regime speciale per i lavoratori impatriati;
- l’ammontare dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell’agevolazione di cui all’articolo 16 del D.Lgs. n. 147/2015, relativi al periodo d’imposta precedente a quello dell’esercizio dell’opzione;
- gli estremi del versamento effettuato secondo le modalità previste dal provvedimento in commento dell’Agenza delle Entrate.
Il datore di lavoro, a seguito dell’opzione della proroga del regime agevolato effettuata dal lavoratore dipendente, opererà le ritenute fiscali sulle minori somme e sui valori imponibili corrisposti dal periodo di paga successivo al ricevimento della richiesta sottoscritta dal lavoratore dipendente.
A fine anno o alla cessazione del rapporto di lavoro, il medesimo datore di lavoro dovrà effettuare il conguaglio tra le ritenute operate e l’imposta dovuta sull’ammontare complessivo degli emolumenti, ridotto in conformità all’agevolazione fiscale di cui è beneficiario il dipendente “impatriato”, corrisposto a partire dal 1° gennaio dell’anno di riferimento.