La circolare n. 3 del Ministero del Lavoro e dell’Agenzia delle Entrate prevede che l’aliquota fiscale ridotta (10%), applicabile fino al limite di 6mila euro di retribuzione, sia applicabile ai lavoratori dipendenti del settore privato che non abbiano superato nell’anno 2010 i 40mila euro lordi di reddito e per la quota di retribuzione collegata ad incrementi di produttività. Detti incrementi devono tuttavia trovare la loro fonte in un accordo collettivo di secondo livello (aziendale o territoriale). Pertanto, mentre i superminimi e i bonus individuali restano soggetti alla tassazione ordinaria, la retribuzione relativa al lavoro straordinario (la quota di retribuzione ordinaria e la maggiorazione spettante per le ore straordinarie), il compenso pagato per il lavoro supplementare reso oltre l’orario part-time ma nei limiti del tempo pieno, le somme pagate per il lavoro notturno, per il lavoro festivo e per quello su turni stabili sono detassabili.
(Fonte Il Sole 24 Ore)