L’INPS, con il messaggio n. 17899 del 6 luglio scorso, è intervenuto chiarendo che l’indennità dovuta ai lavoratori che fruiscono del congedo straordinario per l’assistenza a persone con grave disabilità deve essere corrisposta dal datore di lavoro e posta a carico dell’INPS anche nel caso in cui il lavoratore del settore privato è iscritto ad un altro ente previdenziale. Il congedo di cui sopra è stato istituito con l’art. 4, comma 2, della legge n. 53/2000 al fine di consentire l’assistenza di persone in situazione di grave disabilità, la cui condizione è accertata da apposite commissioni di certificazione. Il periodo massimo del congedo è stabilito dalla legge in due anni nel corso dell’intera vita lavorativa, al dipendente che ne fruisce è riconosciuta un’indennità pari, per l’anno 2010, all’ultima retribuzione percepita con un massimo annuo di 32.766 euro, oltre al relativo accredito contributivo figurativo, per un importo complessivo massimo pari a 43.579,06 euro.
(Fonte Il Sole 24 Ore)