L’articolo 9 del Ddl approvato dal Consiglio dei Ministri il 12 novembre u.s., andando a modificare il D.P.R. n. 1124/1965, introduce l’obbligo per il datore di lavoro, anche se non soggetto al dovere di denuncia, di comunicare, entro due giorni, all’autorità locale di pubblica sicurezza ogni infortunio che abbia avuto come conseguenza la morte o l’inabilità al lavoro per più di tre giorni. Ancora, il citato articolo introduce per l’INAIL l’obbligo di trasmissione alla DPL, per ogni caso denunciato di infortunio che ha comportato la morte del lavoratore o lesioni tali da provocare un’inabilità superiore ai trenta giorni, una copia della denuncia al fine di consentire eventuali visite ispettive sullo stato di sicurezza dell’azienda.
(Fonte Il Sole 24 Ore)