Il Ministero del Lavoro, con circolare n. 16/2010, interviene nuovamente sulla materia di ricorsi amministrativi in base agli articoli 16 e 17 D. Lgs. n. 124/2004 per adeguare le istruzioni operative agli orientamenti giurisprudenziali che si sono formati negli ultimi cinque anni. In base al disposto della suddetta circolare, i ricorsi amministrativi potranno essere presentati mediante posta elettronica purché sia certificata nel rispetto delle direttive del 18 novembre 2005. Con la circolare n. 16/2010 sono state inoltre riviste le possibilità di impugnabilità delle decisioni dei ricorsi amministrativi emessi dal direttore regionale e dal comitato per la qualificazione dei rapporti di lavoro. Al riguardo il Ministero ha precisato che le decisioni rese nell’ambito dei ricorsi amministrativi non possono essere autonomamente impugnate dinanzi al TAR o al Giudice del Lavoro poiché non idonee a ledere la sfera giuridica del ricorrente. In tal caso sarà, invece, possibile impugnare il provvedimento originario davanti al giudice ordinario. Il Ministero ha inoltre stabilito che in nessun caso è ammesso il ricorso straordinario al Capo dello Stato per le decisioni emesse dal comitato regionale.
(Fonte Il Sole 24 Ore)