Osservatorio

Le istruzioni operative dell’INPS per i lavoratori con figli in quarantena

8 Ottobre 2020

Con la circolare n. 116 del 2 ottobre u.s., l’INPS ha fornito le istruzioni operative in merito alle modalità di fruizione del congedo Covid-19 da parte dei lavoratori dipendenti in caso di quarantena dei figli impegnati a scuola.

Come noto, l’articolo 5 del D.L. 111/2020 ha introdotto, a favore dei genitori lavoratori dipendenti, un congedo indennizzato (c.d. congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli) da utilizzare per astenersi dal lavoro, in tutto o in parte, in corrispondenza del periodo di quarantena del figlio convivente e minore di anni quattordici, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico.

Il congedo può essere fruito alternativamente da entrambi i genitori se non possono svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile.

L’Istituto nella sua circolare ha riportato i casi di compatibilità e incompatibilità tra il congedo Covid -19 in esame e altre tipologie di assenza.

A titolo esemplificativo, resta incompatibile la fruizione del predetto congedo con tipologie di assenza, quali la malattia, la maternità/paternità, le ferie, l’aspettativa non retribuita ed i permessi e congedi ai sensi della legge 104/1992.

Inoltre, l’Istituto ha riportato i casi di incompatibilità tra il congedo de quo e altre tipologie di assenza relative all’altro genitore convivente con il figlio. Tra essi si annoverano il congedo parentale, i riposi giornalieri della madre o del padre e gli strumenti a sostegno del reddito per sospensione dell’attività lavorativa.

Nella circolare è stato, altresì, precisato che la domanda deve essere presentata esclusivamente in via telematica, (i) attraverso il portale web www.inps.it, se si è in possesso del PIN rilasciato dall’istituto oppure (ii) tramite il Contact Center Integrato dell’istituto o i servizi offerti dai Patronati.

La domanda può avere ad oggetto periodi di fruizione del congedo antecedenti la data di presentazione della domanda stessa, purché ricadenti nel periodo tra il 9 settembre ed il 31 dicembre 2020.

Nella domanda devono essere indicati gli elementi identificativi del provvedimento di quarantena disposto dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente.


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