Osservatorio

Licenziamento economico: obbligo di reintegra in caso di manifesta insussistenza del fatto

22 Aprile 2021

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 59 depositata il 1° aprile 2021, ha dichiarato incostituzionale l’art. 18, comma 7, secondo periodo, della Legge 300/1970 (c.d. Statuto dei Lavoratori), così come modificato dall’art. 1, comma 42, lett. b) della Legge 92/2012 (c.d. Legge Fornero), poiché lesivo del principio di uguaglianza di cui all’art. 3 della Costituzione.

I fatti di causa

Con ordinanza del 7 febbraio 2020, il Tribunale di Ravenna, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 18, comma 7, secondo periodo della L. 300/1970 nella “parte in cui prevede che, in ipotesi in cui il giudice accerti la manifesta insussistenza di un fatto posto a fondamento di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, “possa” e non “debba” applicare la tutela di cui al comma 4 dell’art. 18 (reintegra)”.

Secondo il Tribunale di Ravenna, il carattere facoltativo della reintegra di un lavoratore illegittimamente licenziato per giustificato motivo oggettivo lede il principio di uguaglianza (art. 3 cost.) in quanto “(…) determinerebbe un’arbitraria disparità di trattamento tra situazioni del tutto identiche, ossia il licenziamento per giusta causa e il licenziamento per giustificato motivo oggettivo dei quali sia accertata in giudizio l’infondatezza”.

Pertanto, a parere del Tribunale, la Corte Costituzionale dovrebbe ripristinare, in ordine all’obbligatorietà della reintegrazione, un trattamento omogeneo tra le due tipologie di licenziamento. Secondo il Tribunale di Ravenna, anche nel caso di licenziamento per motivi economici la reintegra dovrebbe essere obbligatoria, una volta che venga accertata l’insussistenza manifesta del fatto, e non lasciare la decisione ad una valutazione discrezionale del giudice.

La decisione della Corte costituzionale

La Corte costituzionale, nell’aderire alla tesi del Tribunale di Ravenna, precisa che il “carattere meramente facoltativo della reintegrazione rivela, anzitutto, una disarmonia interna al peculiare sistema delineato dalla legge 92/2012 e viola il principio di eguaglianza”.

In un sistema che, per consapevole scelta del legislatore, attribuisce rilievo al presupposto comune dell’insussistenza del fatto e a questo presupposto collega l’applicabilità della tutela reintegratoria, “si rivela disarmonico e lesivo del principio di eguaglianza il carattere facoltativo del rimedio della reintegrazione per i soli licenziamenti economici, a fronte di una inconsistenza manifesta della giustificazione addotta rispetto e del ricorrere di un vizio di più accentuata gravità rispetto all’insussistenza pura e semplice del fatto”.

La Consulta prosegue richiamando la giurisprudenza maggioritaria formatasi in materia che riconosce il potere discrezionale del giudice di negare la reintegra in caso di manifesta insussistenza del fatto posto alla base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo se “la tutela reitegratoria sia, al momento di adozione del provvedimento giudiziale, sostanzialmente incompatibile con la struttura organizzativa” dell’impresa.

Sul punto la Corte Costituzionale si è espressa ritenendo “manifestatamente irragionevole la scelta di riconnettere a fattori contingenti, e comunque determinati dalle scelte del responsabile dell’illecito (l’imprenditore), conseguenze di notevole portata che si riverberano sull’alternativa fra una più incisiva tutela reintegratoria o una meramente indennitaria”.

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Alla luce delle predette considerazioni la Consulta ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 18, comma 7, secondo periodo, della L. 300/70, così come modificato dalla Riforma Fornero, nella parte in cui prevede che il giudice, quando accerta la manifesta insussistenza del fatto posto alla base del licenziamento economico, “può altresì applicare” – invece che “applica altresì” – la tutela reintegra.

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