Con decorrenza dal mese di luglio 2021, l’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro per la previdenza complementare è fissata in ragione dello 0,15% della retribuzione utile per il calcolo del TFR.
L’aliquota contributiva a carico del lavoratore, invece, rimane fissata all’1,40% della retribuzione utile per il calcolo del TFR.
A decorrere dal 1° luglio 2021, le parti firmatarie del CCNL hanno inteso estendere a tutti i dipendenti del settore un fondo di assistenza sanitaria integrativa, attraverso l’adesione al fondo di assistenza sanitaria integrativa “Sanimoda”.
A tal fine, le parti hanno concordano:
Le organizzazioni sindacali chiedono ai lavoratori non iscritti ad alcuna sigla sindacale un contributo spese di Euro 25,00 a titolo di “contributo spese trattativa rinnovo CCNL”.
Tale contributo sarà trattenuto sulle competenze del mese di luglio 2021 da parte dei datori di lavoro, salvo diniego da parte dei lavoratori coinvolti.
Al personale assunto prima del 1° gennaio 2020 ed ancora in servizio alla data di sottoscrizione dell’Accordo di Rinnovo (11 maggio 2021) è riconosciuto un importo a titolo di “una tantum” pari ad Euro 1.200,00, parametrati sulla categoria C3.
Tale “una tantum” è erogata in quattro tranches da Euro 300,00 ciascuna, da riparametrare per le altre categorie, la prima delle quali dovuta nel mese di luglio 2021.
Le altre tranches dovranno essere erogate, rispettivamente, nei mesi di settembre 2021, novembre 2021 e gennaio 2022.
A decorrere dal 1° luglio 2021, l’aliquota contributiva a carico dell’azienda da versare in favore del “Fondo previdenza Arco” è fissata nel 2,50% della retribuzione utile per il calcolo del TFR.
Nel mese di luglio 2021 i datori di lavoro sono tenuti a versare un contributo aziendale allo scopo di finanziare i servizi per la formazione.
Tale contributo, pari ad un importo “una tantum” di Euro 1,50 per dipendente, dovrà essere versato con modalità che le parti sociali devono ancora stabilire.
Al fine del calcolo del contributo verrà considerato il personale in forza a tempo indeterminato presso il datore di lavoro al 31 dicembre 2020.
Le aziende, mediante affissione in bacheca di apposito comunicato, da effettuarsi dal 1° luglio 2021 al successivo 31 agosto, renderanno noto ai lavoratori che, in occasione del rinnovo del CCNL, ai sindacati stipulanti (FIM, FIOM e UILM) sarà dovuto un contributo a titoli di quota associativa straordinaria pari ad Euro 35,00, che verrà trattenuto sulla retribuzione afferente al mese di novembre 2021.
Le aziende distribuiranno, insieme alle buste paga del mese di agosto 2021, un apposito modulo che consentirà al lavoratore di accettare o rifiutare la richiesta del sindacato da riconsegnare entro il 15 ottobre 2021.
Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, ai soli lavoratori in servizio alla data di stipula dell’accordo di rinnovo del CCNL (18 maggio 2021) i datori di lavoro sono tenuti a corrispondere un importo forfettario lordo pro-capite di Euro 230,00, maturato in quote mensili o frazioni in relazione alla durata del rapporto nel periodo di carenza.
L’importo è erogato in tre rate di cui la prima – pari ad Euro 100,00 – entro il mese di luglio 2021.
Le ulteriori due rate, rispettivamente pari ad Euro 50,00 e ad Euro 80,00, saranno corrisposte con la retribuzione del mese di ottobre 2021 e con la retribuzione del mese di aprile 2022.
Nel mese di luglio 2021 i datori di lavoro sono tenuti a distribuire ai lavoratori i moduli utili a manifestare il diniego all’assoggettamento del contributo sindacale. La disposizione riguarda, in particolare, le aziende della produzione di vetro piano, della produzione di lana e filati di vetro, delle seconde lavorazioni del vetro piano, del vetro artistico e tradizionale. Il diniego dovrà essere espresso entro il 10 agosto 2021.
L’eventuale trattenuta sarà operata nel mese di agosto 2021 e versata alle sigle entro il 30 settembre 2021.
Le parti stipulanti il CCNL hanno concordato di istituire un elemento promozionale del welfare previdenziale pari ad Euro 100,00 “una tantum”, da erogare in favore di tutti i lavoratori in forza con contratto a tempo indeterminato al primo giorno di calendario del mese in cui verrà effettuato il versamento.
Il conferimento avverrà secondo le seguenti modalità:
Il suddetto contributo rientra, inoltre, nel trattamento economico complessivo (TEC), definito dal CCNL.
A decorrere dal 1° luglio 2021 è previsto un aumento dei minimi retributivi tabellari dei seguenti contratti collettivi nazionali di lavoro: