Alla luce delle proroghe intervenute ad opera della contrattazione collettiva e fatti salvi gli accordi di miglior favore sottoscritti in materia, in mancanza di un accordo sul premio di risultato entro maggio 2022, i datori di lavoro sono tenuti ad erogare nel mese di luglio 2022 i seguenti importi:
In occasione del congedo parentale, a far data dal 1° luglio 2022, è riconosciuto ai lavoratori un trattamento di assistenza aggiuntivo a quello previsto dalla legge, così modulato:
Dalla medesima data, l’aliquota contributiva a carico dell’azienda da versare a titolo di previdenza complementare è incrementata in ragione dello 0,10% della retribuzione utile per il calcolo del T.F.R. e, pertanto, sarà pari al 2,30% di detta retribuzione. L’aliquota contributiva a carico del lavoratore rimane fissata all’1,40% della retribuzione utile per il calcolo del T.F.R.
In virtù della vacanza contrattuale successiva al triennio di validità del CCNL (1° gennaio 2019 – 31 dicembre 2021), dal mese di luglio 2022 sarà dovuto ai lavoratori dipendenti un elemento provvisorio della retribuzione pari al 50% dell’indice “IPCA” applicato ai minimi contrattuali vigenti, inclusa l’ex indennità integrativa speciale.
Dalla data di decorrenza del rinnovo contrattuale l’indennità cesserà di essere erogata e sarà assorbita con gli eventuali aumenti contrattuali per il periodo della vacanza del contratto.
A decorrere dal mese di luglio 2022, ai dipendenti che effettuano una prestazione lavorativa superiore a 7 ore giornaliere, con un intervallo di almeno 30 minuti collocato nella fascia oraria dalle 12.00 alle 15.00, deve essere riconosciuto un buono pasto del valore di 5,42 Euro (rispetto ai precedenti 5 Euro), da fruirsi nel corso del previsto intervallo, per ogni giorno di effettivo servizio.
Entro il 20 luglio 2022 i datori di lavoro dovranno versare il contributo mensile obbligatorio per l’attività di rappresentanza contrattuale imprenditoriale (Euro 0,50 per ciascun dipendente in forza) riferito al secondo trimestre del 2022.
Entro il 31 luglio 2022, i datori di lavoro dovranno versare le trattenute operate a titolo di contributo contrattuale conformemente alle istruzioni del CCNL, a mezzo di bonifico bancario ordinario, specificando la denominazione dell’azienda versante ed il luogo in cui essa svolge la sua attività.
Il versamento consiste nei 40 Euro di contributo trattenuto nella busta paga di maggio 2022 da parte dell’azienda nei confronti dei lavoratori che non abbiano manifestato il proprio diniego.
A decorrere dal 1° luglio 2022 è previsto un aumento dei minimi retributivi tabellari dei seguenti contratti collettivi nazionali di lavoro:
Nel mese di luglio 2022 è prevista l’erogazione di importi a titolo di “una tantum” ai sensi dei seguenti contratti collettivi nazionali di lavoro: