L’ipotesi di Accordo di Rinnovo del CCNL stipulato il 5 febbraio 2021 dispone che le aziende, mediante affissione in bacheca da effettuarsi dal 29 marzo e al 15 maggio 2021, comunichino ai lavoratori non iscritti a FIM, FIOM e UILM la richiesta di una quota associativa straordinaria di Euro 35,00 da trattenere sulla retribuzione afferente al mese di giugno 2021. Richiesta motivata dal rinnovo contrattuale.
Le aziende dovranno distribuire un apposito modulo che consenta al lavoratore di accettare o rifiutare la richiesta in questione da riconsegnarsi alle stesse entro il 15 maggio 2021.
Il CCNL ha previsto in favore dei dirigenti medici dipendenti delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali di diritto privato aderenti ad ARIS, assunti prima del 1° gennaio 2020 ed ancora in servizio alla data del successivo 7 ottobre, il riconoscimento di un importo netto a titolo di una tantum pari ad Euro 2.500,00. Questo importo ha la finalità di riparare il disagio derivante dalla ritardata sottoscrizione del CCNL stesso.
L’importo verrà corrisposto in 5 tranches di pari importo, con le retribuzioni dal mese di gennaio 2021 al mese di maggio 2021.
Ai lavoratori in servizio al 24 febbraio 2021 deve essere riconosciuto un importo lordo onnicomprensivo una tantum, fissato nella misura di Euro 300,00, da erogarsi in tre distinte soluzioni; ovverosia:
Il CCNL dispone che debba procedersi ad una quantificazione proporzionalmente ridotta su base mensile delle suddette tranches, per i lavoratori assunti dopo il 24 febbraio 2021 e per coloro che cesseranno il servizio nel corso del triennio 2021-2023.
In mancanza di un accordo sul premio di risultato stipulato entro il 30 aprile 2021, i datori di lavoro sono tenuti ad erogare entro il 31 maggio2021 gli importi indicati nella seguente tabella:
Livello |
Euro |
A, B |
186 |
1, 2, 3 |
158 |
4, 5 |
140 |
6S, 6, 7 |
112 |
Entro il 31 maggio 2021 dovrà essere erogato un importo annuo pari ad Euro 400,00 ai dipendenti di aziende che non abbiano stipulato accordi di secondo livello alla data del 31 dicembre 2020 e sempreché essi non percepiscano trattamenti economici, anche forfettari, individuali o collettivi, in aggiunta al trattamento economico già fissato dal CCNL. Tale corrispettivo spetterà anche per ogni successiva annualità, alla medesima scadenza.
Laddove l’azienda non proceda alla contrattazione di secondo livello ed eroghi importi a titolo individuale o collettivo unilateralmente, gli stessi saranno riallineati al valore dell’elemento di garanzia retributiva stabilita se inferiori.
In caso di importo inferiore derivante dall’applicazione di un accordo aziendale stipulato sulla contrattazione di secondo livello, il limite dell’elemento di garanzia retributiva non trova applicazione.
Il trattamento viene erogato in unica soluzione con le competenze del mese di maggio ed è corrisposto pro quota con riferimento a tanti dodicesimi quanti sono stati i mesi di servizio prestati dal lavoratore, anche in modo non consecutivo, nell’anno precedente. La prestazione di lavoro superiore a 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero. Detto importo sarà riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale in funzione del normale orario di lavoro.
A decorrere dal 1° maggio 2021 è previsto un aumento dei minimi retributivi tabellari dei seguenti contratti collettivi nazionali di lavoro: