Novità e Rinnovi CCNL

Marzo 2024: novità e rinnovi CCNL

26 Febbraio 2024
  1. CCNL Calzaturieri (Industria) – Elemento di garanzia retributiva 

L’importo dell’E.G.R. – pari a Euro 300,00 lordi per gli anni dal 2021 e seguenti, avviene con la retribuzione del mese di marzo dell’anno seguente a quello di competenza per i lavoratori in forza dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno di competenza. 

  1. CCNL Istituzioni Socio-Assistenziali (ARIS) – Decorrenza e durata  

L’ Accordo di Rinnovo del 24 gennaio 2024 entra in vigore e produce effetto dal 1° marzo 2024 e rimane in vigore fino al 30 giugno 2024 ma conserva la sua validità fino alla stipula del nuovo C.C.N.L. 

  1. CCNL Legno Arredamento (Industria) – Una tantum 

Ai lavoratori in forza alle date di erogazione sotto specificate va erogata una somma una tantum uguale per tutti i livelli, omnicomprensiva di tutti gli istituti diretti ed indiretti ed esclusa dalla base di calcolo del T.F.R., che tiene conto anche degli incrementi di produttività avvenuti nel settore, del valore di Euro 600,00 lordi, a copertura del periodo 1° gennaio 2023 – 30 giugno 2023. La suddetta somma è erogata in due tranche, rispettivamente di Euro 300,00 lordi ed Euro 300,00 lordi, la prima con la retribuzione del mese di luglio 2023 e la seconda con la retribuzione del mese di marzo 2024. Ai lavoratori assunti dal 1° gennaio al 30 giugno 2023, gli importi sono riparametrati sulla base dei mesi effettivamente lavorati e retribuiti (assunti fino al giorno 15 del mese dovuta al 100%, assunti dal giorno 16 non dovuta). Gli importi sono inoltre riproporzionati, per i lavoratori part time, sulla base dell’orario effettivo in essere risultante dal contratto individuale. 

  1. CCNL Nettezza Urbana (Aziende Municipalizzate) – Retribuzione 

Le aziende che non contrattano il premio di risultato determinano l’E.R.A.P. 2023 e 2024 secondo l’Accordo 10 febbraio 2023. Gli importi derivanti dall’applicazione del meccanismo alternativo saranno corrisposti in aggiunta al C.R.A./E.G.R. di cui all’art. 2, lett. C, commi 12-15, del C.C.N.L., con decorrenza marzo 2024 e marzo 2025, a tutti i lavoratori in forza al momento dell’erogazione, in proporzione alla presenza in servizio nell’anno precedente e fatto salvo il calcolo in misura intera delle frazioni di mese almeno pari a 15 giorni; ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale il premio viene proporzionalmente ridotto in relazione alla durata della prestazione lavorativa; ai lavoratori il cui rapporto di lavoro cessi nel corso dell’anno prima dell’erogazione, l’importo in oggetto verrà corrisposto con le competenze di fine rapporto. 

  1. CCNL Nettezza Urbana (Aziende Private) – Elemento di Garanzia Retributiva 

Nelle aziende prive di contrattazione aziendale sul premio di risultato, a favore dei lavoratori a tempo indeterminato o determinato in forza nel mese di marzo, che non percepiscano, oltre quanto spettante per il vigente C.C.N.L., altri trattamenti economici collettivi o individuali, assimilabili al presente istituto quanto a caratteristiche di corresponsione, è riconosciuto con la retribuzione relativa al mese di marzo di ogni anno l’importo annuo pro capite di Euro 150,00 a titolo di Compenso Retributivo Aziendale (C.R.A.) in proporzione ai mesi in forza all’azienda nell’anno solare precedente. A tali fini sono considerati utili i mesi nei quali vi sia stata corresponsione della retribuzione ovvero di indennità a carico degli Istituti competenti e/o di integrazione retributiva a carico dell’azienda. 

  1. CCNL Pompe Funebri (Aziende Municipalizzate) – Elemento di Garanzia Retributiva 

A decorrere dall’anno 2023 l’elemento di garanzia retributiva viene aumentato dell’importo di Euro 60,00 medi annui sul livello del parametro medio C1; tale aumento avrà efficacia per le erogazioni a partire da marzo 2024 fatte salve le modalità di calcolo e attribuzione previste dal comma precedente. La clausola di cui al presente comma è confermata solo per la durata del presente C.C.N.L.. 

  1. CCNL Servizi Postali appaltati – Mensa 

Dal mese di marzo 2024 l’indennità di mensa di cui all’art. 40, lett. “c”. del C.C.N.L. 14 luglio 2020, è elevata a Euro 6,50 per ogni giornata di effettiva prestazione. Ferma rimanendo la disciplina contrattuale di cui all’art. 40, lett. “c” del C.C.N.L., l’intero importo potrà essere erogato sotto forma di “buono pasto”, anche elettronico. 

  1. CCNL Abbigliamento (Industria) – Decorrenza e durata  

L’Accordo di Rinnovo del 28 luglio 2021 scade sia per la Parte Economica che per la Parte Normativa il 31 marzo 2024. 

  1. CCNL Aeroporti (Trasporto aereo) – Sezione Handlers 

l precedente operatore del servizio, a condizione che comunque continui ad espletare la medesima attività presso lo scalo interessato, riconoscerà, in favore dei soli lavoratori alla data di sottoscrizione del presente Accordo alle dipendenze dell’operatore subentrante e che siano transitati all’operatore subentrante nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 24 ottobre 2023 per effetto di clausola sociale conseguente al trasferimento di attività concernenti una o più categorie di servizi di assistenza a terra di cui al D.Lgs. n. 18/1999, una somma dell’importo lordo di Euro 500,00 che dovrà essere riproporzionata rispetto al 1 dicembre 2023 nel caso in cui il rapporto di lavoro con il precedente operatore del servizio abbia avuto inizio dopo il 1° luglio 2017 in ragione dei mesi di effettiva vigenza del rapporto alle sue dipendenze (a tal fine non vengono considerate le frazioni di mese inferiori a 15 giorni mentre quelle pari o superiori a 15 giorni vengono computate come mese intero). 

  1. CCNL Calzaturieri (Piccola Industria) 

La validità del CCNL, sia della parte normativa che della parte economica, è prorogata di 12 mesi, con scadenza non più al 31 marzo 2023, ma al 31 marzo 2024, che coincide con la scadenza del C.C.N.L. dell’industria del sistema moda Italia. 

  1. CCNL Giocattoli, modellismo (Piccola Industria)  

La validità del CCNL, sia della parte normativa che della parte economica, è prorogata di 12 mesi, con scadenza non più al 31 marzo 2023, ma al 31 marzo 2024, che coincide con la scadenza del C.C.N.L. dell’industria del sistema moda Italia. 

  1. CCNL Magazzini Generali – Decorrenza e durata  

L’ Accordo di Rinnovo del 18 maggio 2021 scade il 31 marzo 2024. 

  1. CCNL Occhiali (Piccola Industria) – Decorrenza e durata  

La validità del CCNL, sia della parte normativa che della parte economica, è prorogata di 12 mesi, con scadenza non più al 31 marzo 2023, ma al 31 marzo 2024, che coincide con la scadenza del C.C.N.L. dell’industria del sistema moda Italia. 

  1. CCNL Pelli e Cuoio (Piccola Industria) – Decorrenza e durata 

La validità del CCNL, sia della parte normativa che della parte economica, è prorogata di 12 mesi, con scadenza non più al 31 marzo 2023, ma al 31 marzo 2024, che coincide con la scadenza del C.C.N.L. dell’industria del sistema moda Italia. 

  1. CCNL Penne, Matite e Spazzole – Decorrenza e durata 

La validità del CCNL, sia della parte normativa che della parte economica, è prorogata di 12 mesi, con scadenza non più al 31 marzo 2023, ma al 31 marzo 2024, che coincide con la scadenza del C.C.N.L. dell’industria del sistema moda Italia. 

  1. CCNL Studi Professionali (Unimpresa) – Decorrenza e durata 

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 17 marzo 2021 decorre dal 1° aprile 2021 e scade il 31marzo 2024. 

  1. CCNL Tessili (Industria) – Decorrenza e durata 

L’Accordo di Rinnovo del 28 luglio 2021 scade sia per la Parte Economica che per la Parte Normativa il 31 marzo 2024. 

  1. CCNL Tessili (Piccola Industria) – Decorrenza e durata 

La validità del CCNL, sia della parte normativa che della parte economica, è prorogata di 12 mesi, con scadenza non più al 31 marzo 2023, ma al 31 marzo 2024, che coincide con la scadenza del C.C.N.L. dell’industria del sistema moda Italia. 

  1. CCNL Trasporto e Spedizione merci- Decorrenza e durata  

L’accordo di Rinnovo del 18 maggio 2021 scade il 31 marzo 2024. 

Aumento dei minimi retributivi dal 1° marzo 2024 

A decorrere dal 1° marzo 2024 è previsto un aumento dei minimi retributivi tabellari dei seguenti CCNL: 

  • CCNL Grafici Editoriali (Industria); 
  • CCNL Giornalisti (Emittenza Locale);  
  • CCNL Istituzioni Socio-Assistenziali (ARIS); 
  • CCNL Magazzini Generali; 
  • CCNL Occhiali (Industria);  
  • CCNL Trasporto a fune;  
  • CCNL Trasporto e spedizione merci (artigianato);  
  • CCNL Trasporto e spedizione merci (Fai); 
  • CCNL Trasporto e spedizione merci (Confetra); 
  • CCNL Trasporto e spedizione merci (Conflavoro). 

TAG: CCNL, rinnovi
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