Il Ministero del Lavoro, con nota protocollo n. 2589/2012, ha precisato che le cooperative non possono autonomamente ridurre l’orario di lavoro ai propri soci lavoratori; in caso contrario, devono comunque garantire la piena retribuzione agli stessi. Ciò, sulla base del principio generale della «mora del creditore» (articoli 1206-1217 del codice civile) in base al quale, quando il dipendente offre la propria prestazione e questa non è accettata per ragioni imputabili all’organizzazione del datore di lavoro, quest’ultimo è comunque tenuto al pagamento della retribuzione per l’orario di lavoro pattuito.
(Italia Oggi, 10 marzo 2012, pag. 36)