Osservatorio

Ministero del Lavoro: chiarimenti in materia di sicurezza lavoro nelle microaziende

13 Giugno 2013

Nonostante non sia sanzionata per legge, la mancanza di una data certa o di una sua attestazione sul documento di valutazione rischi (DVR) lascia presumere l’omessa valutazione di rischi, con tutte le conseguenze previste dal T.u. sulla sicurezza (d.lgs. n. 81/2008) a carico dei datori di lavoro.

Nonostante non sia sanzionata per legge, la mancanza di una data certa o di una sua attestazione sul documento di valutazione rischi (DVR) lascia presumere l’omessa valutazione di rischi, con tutte le conseguenze previste dal T.u. sulla sicurezza (d.lgs. n. 81/2008) a carico dei datori di lavoro. È la conclusione, raggiunta dal Ministero del Lavoro nelle faq pubblicate ieri sul nuovo procedimento per la valutazione rischi delle microaziende, in vigore dal 1° giugno. Il Ministero spiega che il predetto DVR «deve essere munito di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento, ai soli fini della prova della data, da parte del RSPP, RLS o RLST, e del medico competente ove nominato» e aggiunge che la mancanza di data certa o dell’attestazione della stessa, con le predette modalità, pur non essendo sanzionata dal legislatore in modo espresso, tuttavia «è verosimile presumere, anche sulla base dei più recenti orientamenti giurisprudenziali, che ciò possa costruire un’omessa valutazione dei rischi con le conseguenze previste dal d.lgs. n. 81/2008».

(Italia Oggi, 4 giugno 2013, pag. 30)

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