Il Ministero del Lavoro, con nota prot. n. 18273 del 12 ottobre 2012, ha precisato che le comunicazioni di interruzione del rapporto di lavoro da inoltrare al centro per l’impiego devono essere effettuate sempre entro cinque giorni dalla risoluzione del contratto indipendentemente dal fatto che il licenziamento produca un effetto dalla data di avvio della nuova procedura di conciliazione, di cui alla Legge n. 92/2012 (c.d. “Riforma Fornero”). Per la convalida delle dimissioni, invece, il ministero ha chiarito che i 5 giorni decorrono dal giorno dal quale il lavoratore (nel caso di dimissioni) o le parti (nel caso di risoluzione consensuale) intendono far decorrere giuridicamente la stessa risoluzione. Nel rispetto dell’articolo 4, comma 22 della citata legge, in mancanza della convalida "spontanea" il datore di lavoro deve provvedere a trasmettere alla lavoratrice o al lavoratore la comunicazione contenente l’invito ad effettuarla entro il termine di trenta giorni, a decorrere dal giorno in cui si risolve giuridicamente il rapporto. Il Ministero ha poi risolto il dubbio circa le modalità di comunicazioni al centro per l’impiego a seguito di revoca delle dimissioni o del consenso alla risoluzione consensuale del lavoratore. Sul punto, se il datore di lavoro ha già effettuato la comunicazione di cessazione, lo stesso è tenuto ad effettuare una nuova comunicazione di rettifica.
(Il Sole 24 Ore, 13 ottobre 2012, pag. 27)