Con nota 7553 del 29 aprile 2013, il Ministero del Lavoro ha fornito chiarimenti sulla procedura attraverso la quale una lavoratrice in gravidanza può essere adibita a mansioni differenti e compatibili con il suo stato ovvero può essere autorizzata ad astenersi dal lavoro anticipatamente rispetto all’inizio del normale periodo di astensione obbligatoria. In particolare, l’astensione anticipata dal lavoro può essere disposta su istanza della lavoratrice o d’ufficio, qualora nel corso dell’attività di vigilanza propria della DTL emerga l’esistenza di una delle seguenti condizioni: quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna o del bambino oppure quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni. Qualora, invece, la necessità di disporre l’interdizione anticipata derivi da complicanze della gravidanza o da preesistenti forme morbose, l’iniziativa appartiene unicamente alla lavoratrice e la competenza a disporre è dell’ASL.
(Il Sole 24 Ore, 4 maggio 2013, pag. 20)