Osservatorio

Ministero del Lavoro: proroga dei termini in materia di lavoro agile

17 Agosto 2023

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la comunicazione del 4 luglio 2023, ha illustrato come la Legge n. 85 del 3 luglio 2023, nel convertire con modificazioni il Decreto-legge n. 48 del 4 maggio 2023, abbia previsto la proroga del diritto per alcune categorie di lavoratori di svolgere la prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile.

Normativa di riferimento

Il lavoro agile (o smart working), così come disciplinato dalla Legge n. 81 del 22 maggio 2017, è una diversa modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato caratterizzato dall’assenza di vincoli di luogo e di orario.

Il Decreto-legge n. 48 del 4 maggio 2023, c.d. Decreto Lavoro, a seguito convertito nella Legge n. 85 del 3 luglio 2023, ha previsto la proroga, fino al 30 settembre 2023, del diritto di svolgere la propria prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile per i lavoratori fragili nel settore pubblico e privato.

È stato inoltre prorogato al 31 dicembre 2023 il diritto di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile per:

  • i lavoratori subordinati del settore privato che abbiano almeno un figlio, minore di anni 14, a condizione che lo smart working sia compatibile con la natura della prestazione e che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa e che non vi sia genitore non lavoratore;
  • i lavoratori dipendenti che, sulla base delle valutazioni dei medici competenti sono più esposti a rischio di contagio dal virus SARS-CoV-2, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possano caratterizzare una situazione di maggiore rischio, accertata dal medico competente. Anche in questo caso il diritto è correlato alla compatibilità tra lavoro agile e le caratteristiche dell’attività lavorativa.

Per le sopra citate categorie svolgere l’attività lavorativa in modalità agile fino alle date previste dalle proroghe intervenute sarà possibile anche in assenza della formalizzazione dell’accordo individuale stipulato con il datore di lavoro, che resta obbligatoria per tutti gli altri lavoratori, come previsto dall’articolo 19 della Legge n. 81/2017. L’accordo deve avere ad oggetto alcuni specifici elementi, quali:

  1. la durata dell’accordo;
  2. l’alternanza tra i periodi di lavoro all’interno ed all’esterno dei locali aziendali;
  3. i luoghi eventualmente esclusi per il lavoro da remoto;
  4. le forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro, le condotte che possono dar luogo a responsabilità disciplinari ed in generale gli aspetti relativi all’esecuzione della prestazione lavorativa da remoto;
  5. gli strumenti di lavoro, i tempi di riposo e le misure tecnico – organizzative necessarie ad assicurare la disconnessione del dipendente;
  6. le forme e le modalità di controllo della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori (Legge 20 maggio 1970 numero 300) e dalla normativa in materia di protezione dei dati personali;
  7. l’eventuale attività formativa necessaria per svolgere la prestazione in modalità agile, nonché le forme e le modalità di esercizio dei diritti sindacali.

Ai sensi dell’art. 23 della Legge n. 81/2017, inoltre, il datore di lavoro deve comunicare in via telematica al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile, secondo le modalità individuate dallo stesso Ministero con il Decreto n. 149 del 22 agosto 2022.

La comunicazione telematica dovrà avvenire mediante l’applicativo disponibile, tramite autenticazione SPID e CIE, sul portale Servizi Lavoro – Cliclavoro, e resta obbligatoria anche per i lavoratori oggetto delle proroghe sopra dettagliate.

La stessa deve essere effettuata entro i 5 giorni successivi all’inizio della prestazione in modalità agile o, in caso di proroga, dall’ultimo giorno comunicato prima dell’estensione del periodo. In caso di mancata o tardiva comunicazione è prevista una sanzione amministrativa variabile da Euro 100 a Euro 500 per singolo lavoratore, così come regolato dall’art. 19, comma terzo, del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

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