Il D.L. 48/2023, anche detto “Decreto lavoro”, è intervenuto, tra gli altri, sugli incentivi previsti in favore dei datori di lavoro che assumono particolari categorie di lavoratori, ovverosia i percettori dell’Assegno di Inclusione, i c.d. “NEET” e i portatori di disabilità.
In generale, l’Assegno di Inclusione costituisce una misura di sostegno economico spettante ai nuclei familiari composti, alternativamente, da almeno (i) un soggetto disabile, (ii) un minorenne, (iii) un soggetto con più di sessant’anni di età o (iv) un invalido civile.
In relazione ai futuri beneficiari dell’Assegno di Inclusione (istituito dall’articolo 1 del decreto in oggetto a decorrere dal 1° gennaio 2024), il testo di legge prevede, nei casi di assunzione da parte di datori di lavoro di questi soggetti, un esonero contributivo fruibile fino ad un massimo di 12 mesi estendibile a 24 mesi in caso di trasformazione del contratto in oggetto.
A tal proposito, l’articolo 10 del Decreto lavoro, con riferimento agli incentivi economici riconosciuti in capo ai datori di lavoro privati che assumono i soggetti beneficiari dell’assegno di cui sopra, ha disposto un’agevolazione pari all’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, ad esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di 8.000 euro annui per 12 mesi. Tale esonero verrà riconosciuto per le assunzioni di lavoro subordinato a tempo indeterminato, siano queste a tempo pieno o parziale, o anche mediante contratto di apprendistato.
Lo sgravio è concesso, inoltre, ai datori di lavoro privati che assumano i beneficiari dell’Assegno con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o stagionale, per un periodo massimo di 12 mesi – salva la previsione di un contratto di durata inferiore. In questo caso, l’esonero è previsto nella misura del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, ad esclusione dei premi INAIL, nel limite massimo di 4.000 euro su base annua.
Dall’esame della norma si evince come l’agevolazione in trattazione possa essere applicabile per 24 mesi complessivi in caso di stabilizzazione del dipendente a termine, dei quali i primi 12 riferiti al tempo determinato (massimo Euro 4.000,00 annui) e, in caso di trasformazione, per ulteriori 12 mesi (per Euro 8.000,00 annui).
Ulteriori agevolazioni sono state previste, in favore delle imprese private, nei casi di assunzione di giovani “under 30” che non risultino impegnati in percorsi di istruzioni, di lavoro o di formazione, i cosiddetti “NEET” (“Not in Education, Employment or Training”), a patto che risultino registrati al programma operativo nazionale “Iniziativa occupazione giovani”.
Ai sensi dell’articolo 27 del Decreto lavoro, l’incentivo è riconosciuto ai datori di lavoro privati che assumano giovani cosiddetti “NEET” con contratti a tempo indeterminato – anche in somministrazione – o per contratti di apprendistato professionalizzante o di mestiere.
L’incentivo in oggetto perdura per un periodo di 12 mesi e prevede il riconoscimento al datore di lavoro di un contributo pari al 60 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per le nuove assunzioni effettuate dal 1° giugno 2023 al 31 dicembre 2023 di giovani:
L’agevolazione nei confronti dei soggetti “NEET” si ritiene cumulabile con gli altri incentivi ed esoneri contributivi previsti dalla vigente normativa, tra cui di particolare interesse per via dell’ambito di applicazione “comune” risulta essere l’agevolazione “Under 36”, prorogata dall’art. 1, comma 297 della Legge di Bilancio 2023. In caso di cumulo tra più incentivi, il comma 2 dispone la riduzione dell’incentivo “NEET” dal 60 al 20 per cento della retribuzione lorda mensile imponibile ai fini previdenziali per ogni lavoratore “NEET” assunto.
Con lo scopo di incentivare le competenze professionali e l’inclusione del mondo del lavoro dei giovani under 35 con disabilità, l’articolo 28 del Decreto lavoro ha istituito un fondo destinato agli enti del terzo settore, alle associazioni di volontariato e alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale che intendano concludere contratti di lavoro a tempo indeterminato tra il 1° agosto 2022 e il 31 dicembre 2023 con soggetti portatori di disabilità.
Nell’ottica di incrementare la retribuzione netta dei lavoratori dipendenti per effetto del taglio del c.d. “cuneo fiscale”, il Decreto lavoro, all’articolo 39, ha innalzato del 4% l’esonero parziale sulla quota dei contributi previdenziali per IVS (invalidità, la vecchiaia e i superstiti) a carico degli stessi per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, con esclusione della tredicesima mensilità.
A fronte di questa disposizione, l’esenzione già prevista è aumentata fino al 7% se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di Euro 1.923,00 e al 6% fino all’importo mensile di Euro 2.692,00.
Per i soli lavoratori con figli fiscalmente a carico, e limitatamente al periodo d’imposta 2023, è previsto l’innalzamento del limite di esenzione fiscale per i fringe benefit da Euro 258,23 a Euro 3.000,00 annui per singolo lavoratore. L’innalzamento del limite riguarda esclusivamente i lavoratori con figli fiscalmente a carico ai sensi dell’articolo 23 del D.P.R. n. 917/1986 (c.d. “Testo unico delle imposte sui redditi” o “TUIR”).
In deroga a quanto previsto dall’articolo 51 comma 3 del TUIR e per i soli lavoratori coinvolti, non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente, entro il limite complessivo di Euro 3.000,00, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.