La direttiva europea 2022/2464/UE (Corporate Sustainability Reporting Directive), entrata in vigore il 5 gennaio 2023, si inquadra nell’ambito del Green Deal Europeo e ha lo scopo di promuovere la trasparenza e la divulgazione di informazioni da parte delle imprese riguardo agli impatti ambientali, sociali e legati alla governance (ESG), delle loro attività, attraverso un rafforzamento degli obblighi di reporting da parte delle imprese. A tal proposito, il c.d. “Decreto Rilancio” (D.L. 34/2020, convertito in Legge 77/2020) ha introdotto nel nostro ordinamento il concetto di “Mobility management”, ovverosia la promozione della mobilità sostenibile, nonché la gestione della domanda di trasporto privato mediante il cambiamento degli atteggiamenti e del comportamento degli utenti.
Attualmente interessati da questa pratica sono enti pubblici e aziende private con più di 100 dipendenti per sede, aventi sedi ubicate in città ad elevato rischio di inquinamento atmosferico, per i quali vige altresì l’obbligo di nomina di un responsabile della mobilità aziendale, il c.d. “Mobility manager”, a cui è affidato l’incarico di produrre annualmente un “Piano degli spostamenti casa-lavoro” rivolto ai dipendenti, finalizzato alla riduzione dell’uso di trasporto privato individuale e ad una migliore organizzazione degli orari di lavoro per limitare la congestione del traffico.
L’oggetto dell’istanza rivolta all’Agenzia delle Entrate
A tal riguardo, l’Agenzia delle Entrate, a pochi mesi dal termine utile per il recepimento della citata direttiva, previsto per il 6 luglio 2024, interviene con la Risposta n. 74/E del 21 marzo 2024 fornendo chiarimenti circa la possibilità di fruizione di servizi di mobilità sostenibile per il tragitto casa-lavoro-casa nell’ambito di un piano di welfare aziendale, tramite l’utilizzo di un’applicazione informativa (di seguito, “App”).
Nella risposta ad interpello qui in esame, la società istante intende realizzare un’App avente il fine di consentire ai dipendenti l’accesso alla fruizione di servizi di mobilità sostenibile, quali car-sharing, bike-sharing, scooter-sharing, monopattini elettrici e altri, da utilizzare per gli spostamenti casa-lavoro-casa, con il fine di ottimizzare e ridurre, in termini di sostenibilità ambientale e di maggiore sicurezza stradale, i costi sociali e i costi individuali di trasporto legati al tragitto dei lavoratori. In considerazione delle finalità appena elencate, l’istante chiarisce che i servizi di sharing sono utilizzabili solo nei casi in cui il luogo di lavoro sia in aree urbane o metropolitane, che consentano il riutilizzo da parte di altre persone dei mezzi in condivisione. L’addebito dell’utilizzo dei servizi al datore di lavoro e la definizione di un plafond di spesa, consentiranno di quantificare l’utilizzo e assicurare che questo sia limitato al tragitto casa-lavoro-casa.
Il quesito dell’istante verte sulla possibilità di far rientrare l’utilizzo dell’applicazione, concessa a categorie di dipendenti o alla generalità degli stessi, tra le iniziative di welfare escluse da imposizione fiscale previste dall’ articolo 51, comma 2, lettera f) del Tuir.
L’Agenzia delle Entrate, in risposta all’istante, riporta quelle che sono le linee guida da seguire affinché i servizi concessi ai dipendenti possano essere esclusi dalla formazione del reddito da lavoro dipendente secondo le previsioni di cui alla lettera f), comma 2, articolo 51 del Tuir.
Le condizioni per la realizzazione di piani welfare
In particolare, l’ente ricorda che, affinché si determini l’esclusione dalla formazione del reddito da lavoro dipendente oltre al fatto che le opere e i servizi concessi ai dipendenti devono (i) essere riconosciuti alla generalità dei dipendenti o categorie di essi, (ii) riguardare esclusivamente erogazioni in natura e non erogazioni sostitutive di denaro (iii) perseguire specifiche finalità di utilità sociale richiamate all’art. 100, comma 1 del Tuir, è necessario che i dipendenti fruitori dei servizi rimangano totalmente estranei al rapporto economico che intercorre tra l’azienda e un eventuale terzo erogatore del servizio.
Sul punto la stessa Agenzia era intervenuta in passato con la risposta n. 461 del 31 ottobre 2019, affermando che nelle previsioni di cui alla lettera f), comma 2 dell’art. 51 del Tuir rientrano anche le utilità in natura concesse ai dipendenti dal servizio di car pooling aziendale, fruibile attraverso piattaforma informatica ed erogato dal datore di lavoro mediante un apposito contratto con un soggetto terzo. Lo scopo del servizio era, infatti, ridurre i costi sociali e individuali relativi al tragitto casa-lavoro-casa, aumentando, allo stesso tempo, la puntualità dei dipendenti rispetto all’orario di lavoro e favorendone la socializzazione anche a vantaggio della produttività del lavoro aziendale.
In linea con quanto già affermato, l’Agenzia ribadisce dunque che la possibilità di un datore di lavoro di fornire al proprio personale dipendente un’App per l’accesso alla fruizione di servizi di mobilità sostenibile per il tragitto casa-lavoro-casa, nell’ambito di un piano di welfare aziendale, corrisponde alle finalità di ”utilità sociale” individuate dal comma 1 dell’articolo 100 del Tuir e che tali servizi possono essere considerati non imponibili in conformità alle previsioni dell’articolo 51, comma 2, lettera f), del Tuir, purché vengano rispettate le previsioni sopra descritte.