A decorrere dal 1° novembre 2021, i datori di lavoro dovranno versare un contributo mensile pari a 13 Euro per ciascun dipendente assunto a tempo indeterminato, non computabile ai fini della quantificazione del TFR.
Tale contributo, previsto dall’accordo di rinnovo del CCNL del 7 settembre 2021, è dovuto nell’ottica di assicurare ai lavoratori prestazioni assistenziali integrative del Servizio Sanitario Nazionale.
Le parti stipulanti l’accordo hanno disposto che il sistema di assistenza sanitaria integrativa dovrà essere operante dal 1° gennaio 2022, una volta individuate le modalità di erogazione. In mancanza, il contributo mensile in oggetto sarà corrisposto direttamente ai lavoratori come elemento distinto della retribuzione (“EDR”).
L’accordo di rinnovo del CCNL ha previsto che ai lavoratori assunti dal 1° novembre 2021 da farmacie fino a 40 dipendenti, fermo restando il godimento delle ore di permesso già previste dal CCNL, le ulteriori 40 ore permesso verranno riconosciute in misura pari al 50%, decorsi tre anni dall’assunzione e in misura pari al 100% decorsi sei anni dall’assunzione. A tal fine, per il calcolo degli anni di servizio si terrà conto anche del servizio prestato presso altre farmacie, che dovrà essere documentato per iscritto all’atto dell’assunzione, a pena di decadenza.
Con decorrenza dal 1° novembre 2021, la categoria dei quadri sarà articolata in tre aree professionali, a ciascuna delle quali corrisponderà un livello retributivo commisurato alla diversificazione delle responsabilità secondo l’articolazione di seguito indicata.
In occasione del rinnovo del CCNL, i sindacati stipulanti FIM, FIOM e UILM chiedono ai lavoratori non iscritti al sindacato una quota associativa straordinaria di 35 Euro, che dovrà essere trattenuta dai datori di lavoro sulla retribuzione afferente al mese di novembre 2021.
Qualora non dovesse essere definito, nonostante la presentazione di una piattaforma integrativa, un accordo sul premio di risultato entro il 31ottobre 2021, i datori di lavoro saranno tenuti ad erogare, con la retribuzione del mese di novembre 2021, i seguenti importi:
Livello |
Euro |
A, B |
186,00 |
1, 2, 3 |
158,00 |
4, 5 |
140,00 |
6s, 6, 7 |
112,00 |
In alternativa, a seguito di accordo aziendale/territoriale, l’azienda sarà tenuta a destinare la somma di 140 Euro a strumenti di welfare, da riproporzionare per il personale a tempo parziale.
Ai soli lavoratori con contratto a tempo parziale e indeterminato di durata pari a 880 ore annue, in forza al 16 dicembre 2019, è data facoltà di richiedere all’azienda di elevare stabilmente a 960 ore la durata minima contrattuale annua della prestazione lavorativa.
Le richieste dei lavoratori interessati possono essere presentate in alcune precise “finestre temporali” e, in particolare, entro il 30 novembre 2021 con riguardo alle prestazioni lavorative decorrenti dal 1° gennaio 2022.
Le aziende, mediante affissione in bacheca da effettuarsi fino al 30 novembre 2021, sono tenute a comunicare ai lavoratori che, in occasione del rinnovo del CCNL, i sindacati stipulanti FIM, FIOM e UILM chiedono ai lavoratori non iscritti al sindacato una quota associativa straordinaria di 35,00 Euro, da trattenere sulla retribuzione afferente al mese di dicembre.
Entro il 15 novembre 2021 i lavoratori potranno esprimere il consenso o il rifiuto alla trattenuta, mediante un apposito modulo da consegnare al datore di lavoro.
Inoltre, le aziende sono tenute a dare comunicazione alle organizzazioni sindacali, tramite le associazioni imprenditoriali, del numero delle trattenute effettuate.
Le aziende, mediante affissione in bacheca da effettuarsi fino al 30 novembre 2021, sono tenute a comunicare ai lavoratori che, in occasione del rinnovo del CCNL, i sindacati stipulanti FIM e UILM chiedono ai lavoratori non iscritti al sindacato una quota associativa straordinaria di 35,00 Euro, da trattenere sulla retribuzione afferente al mese di dicembre.
Entro il 15 novembre 2021 i lavoratori potranno esprimere il consenso o il rifiuto alla trattenuta, mediante un apposito modulo da consegnare al datore di lavoro.
A decorrere dal 1° novembre 2021 è previsto un aumento dei minimi retributivi tabellari dei seguenti contratti collettivi nazionali di lavoro:
Nel mese di novembre 2021 è prevista l’erogazione di importi a titolo di “una tantum” ai sensi dei seguenti contratti collettivi nazionali di lavoro: