L’importo dell’E.G.R. – pari a Euro 300,00 lordi per gli anni dal 2021 e seguenti, avviene con la retribuzione del mese di marzo dell’anno seguente a quello di competenza per i lavoratori in forza dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno di competenza.
Con decorrenza dalla data del 1° dicembre 2021, anche a integrale copertura del periodo trascorso a titolo di carenza contrattuale 2019-2021, in favore del personale in forza nelle aziende associate nel mese di dicembre 2021, la retribuzione tabellare lorda riferita al parametro B1 è incrementata dell’importo di Euro 65,00 lordi mensili, da riparametrare sulla base della scala applicata e a cui detrarre l’I.V.C. già corrisposta dalle aziende.
Le aziende riconoscono a tutti i dipendenti, per ogni giornata di effettiva prestazione, un ticket restaurant (buono pasto) dell’ammontare giornaliero di Euro 6,50 a partire da marzo 2023. Il ticket è fissato in Euro 7,00 a far data dal mese di novembre 2023.
Per favorire l’effettività della contrattazione di secondo livello, a decorrere dal 1° gennaio 2012 ai dipendenti con contratto a tempo indeterminato in forza nelle aziende prive di contrattazione di secondo livello – escluse quelle che versino in condizioni di difficoltà economico-produttiva documentata – e che non percepiscono trattamenti economici individuali o collettivi con la medesima finalità viene riconosciuto a titolo di elemento di garanzia retributiva un importo annuale individuale di Euro 150,00 medi sul parametro 175.
Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto in data 4 marzo 2020, decorrente dal 9 marzo 2020 ed avente validità triennale, andrà in scadenza il prossimo 9 marzo 2023.
Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto in data 11 marzo 2020, decorrente dal 16 marzo 2020 ed avente validità triennale, andrà in scadenza il prossimo 16 marzo 2023.
È stato sottoscritto l’Accordo di Rinnovo in data 1° marzo 2021 del testo vigente a decorrere dal 1° aprile 2019 scadrà il prossimo 31 marzo 2023 sia per la parte economica, sia per la parte normativa.
La validità del CCNL, sia della parte normativa che della parte economica, è prorogata di 12 mesi, con scadenza alla data del 31 marzo 2024 e non più alla data del 31 marzo 2023 che coincide con la scadenza del C.C.N.L. dell’industria del sistema moda Italia.
A decorrere dal 1° marzo 2023 è previsto un aumento dei minimi retributivi tabellari dei seguenti CCNL:
Nel mese di marzo 2023 è prevista l’erogazione di importi a titolo di “una tantum” per i dipendenti i cui rapporti di lavoro sono disciplinati dai seguenti CCNL: