Osservatorio

NOVITA’ E RINNOVI CCNL

24 Marzo 2023
  • AGENZIE DI ASSICURAZIONE – SNA – Decorrenza e durata

Vista la mancata disdetta da parte delle parti contraenti, la validità del CCNL, sia della parte normativa che della parte economica, è rinnovata di 5 anni, con scadenza alla data del 1° aprile 2028.

  • CARTAI (INDUSTRIA) – Elemento di garanzia retributiva

Nelle aziende che non abbiano fatto contrattazione di II livello negli ultimi tre anni, l’importo dell’E.G.R. – pari a Euro 250,00 lordi per l’anno di competenza, viene erogato con la retribuzione del mese di aprile per i lavoratori a tempo indeterminato in forza dal 1° gennaio di ogni anno e che nello stesso periodo non abbiano ricevuto nessun altro trattamento economico collettivo, inclusi quelli a titolo di liberalità, in aggiunta a quanto spettante a norma di C.C.N.L.

L’importo annuo di Euro 250 euro lordi deve essere riconosciuto con una cifra inferiore, fino a concorrenza, in caso di presenza di un trattamento economico aggiuntivo a quello fissato dal C.C.N.L..

  • CENTRI ELABORAZIONE DATI – Indennità di funzione

Con decorrenza dal 1° aprile 2023 ai lavoratori inquadrati nella categoria di Quadro verrà mensilmente corrisposta un’indennità di funzione pari:

– Quadri di Direzione euro 273,00 (duecentosettantatre/00 euro) lorde per 14 mensilità;

– Quadri euro 238,00 (duecentotrentotto/00 euro) lorde per 14 mensilità.

  • ENTI CULTURALI, TURISTICI E SPORTIVI – FEDERCULTURE – Arretrati e Elemento di garanzia retributiva
  • Arretrati

Entro il mese di aprile 2023 dovrà essere erogato al personale dipendente in forza al 28 dicembre 2022 un importo complessivo a titolo di “arretrati dovuti all’aumento dei minimi tabellari” per il periodo 1° dicembre 2021 – 31 dicembre 2022.

  • Elemento di garanzia retributiva

L’E.G.R. è erogato in una unica soluzione con le competenze del mese di aprile ed è corrisposto pro quota con riferimento a tanti dodicesimi quanti i mesi di servizio nell’anno precedente. A tali fini viene considerato come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni.

  • GRAFICI, EDITORIALI (INDUSTRIA) – Elemento di garanzia retributiva

Ai lavoratori a tempo indeterminato in forza dal 1° gennaio di ogni anno, nelle aziende che non abbiano mai fatto contrattazione di II livello e che nei precedenti tre anni non abbiano ricevuto nessun altro trattamento economico individuale o collettivo in aggiunta a quanto spettante a norma di C.C.N.L., è riconosciuta con le competenze del mese di aprile un importo annuo di 250,00 euro lordi, ovvero una cifra inferiore fino a concorrenza in caso di presenza di un trattamento economico aggiuntivo a quello fissato dal C.C.N.L.

  • STUDI PROFESSIONALI – UNIMPRESA/UNIAP/CONFAIL – Decorrenza e durata

Le Parti Sociali hanno convenuto un incremento per la parte economica stabilito Euro 21,25 a decorrere dal 1° aprile 2023. 

  • TELECOMUNICAZIONI – Elemento di garanzia retributiva

Ai dipendenti assunti a tempo indeterminato in forza nelle aziende prive di contrattazione di secondo livello riguardante il premio di risultato e che non abbiano percepito nel corso dell’anno precedente altri trattamenti economici individuali o collettivi comunque soggetti a contribuzione oltre a quanto spettante dal presente Contratto Collettivo, sarà riconosciuto un importo annuo pari a 260 euro lordi, ovvero una cifra inferiore fino a concorrenza in caso di presenza di un trattamento economico aggiuntivo a quello fissato dal C.C.N.L..

  • TRASPORTO E SPEDIZIONE MERCI (FEDERDAT) – Elemento distinto della retribuzione

Per il finanziamento della mutua è dovuto alla stessa, un contributo obbligatorio a carico dell’azienda, pari ad euro 144,00 (centoquarantaquattro/00) annuali per ogni lavoratore beneficiario da corrispondere alla mutua Cesare Pozzo anticipatamente in quote mensili uguali, pari a euro 12,00 (euro dodici/00) per ogni lavoratore, entro e non oltre il giorno 16 (sedici) di ogni mese.

  • ALLEVATORI E CONSORZI ZOOTECNICI – Retribuzione

A decorrere dal primo giorno del quarto mese dopo la scadenza del C.C.N.L., ove sia intervenuta disdetta e nel caso di presentazione della piattaforma nei termini di cui al comma 3 qualora non sia intervenuto accordo di rinnovo, sarà erogato erogata a tutti i lavoratori dipendenti una indennità di vacanza contrattuale un elemento provvisorio di retribuzione pari al 30% del tasso annuo programmato di inflazione, da calcolarsi sui minimi retributivi contrattuali vigenti (minimi tabellari ed ex indennità di contingenza, compreso E.D.R.).

Dall’inizio del settimo mese di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% del tasso di inflazione annuo programmato.

Dalla data di esecutività dell’accordo di rinnovo del C.C.N.L., l’elemento provvisorio di retribuzione cessa di essere erogato, e gli importi pagati per detto elemento provvisorio di retribuzione sono da considerarsi acconti su quanto verrà erogato con l’applicazione del rinnovato C.C.N.L. a far data dalla sua decorrenza iniziale.

  • TERZIARIO, SERVIZI – SISTEMA IMPRESA/CONFSAL Decorrenza e durata

Il contratto decorre dal 1° maggio 2020 e scade il 30 aprile 2023.

  • Aumento dei minimi retributivi dal 1° aprile 2023

A decorrere dal 1° aprile 2023 è previsto un aumento dei minimi retributivi tabellari dei seguenti CCNL:

  • CCNL Abbigliamento (Industria);
  • CCNL Tessili (Industria);
  • CCNL Commercio – Confcommercio;
  • CCNL Commercio – Confesercenti;
  • CCNL Distribuzione Moderna Organizzata;
  • CCNL Oleari E Margarinieri (Industria);
  • CCNL Terziario, Servizi – Sistema Impresa/Confsal;
  • CCNL Tessili (Industria).
  • “Una tantum”

Nel mese di aprile 2023 è prevista l’erogazione di importi a titolo di “una tantum” per i dipendenti i cui rapporti di lavoro sono disciplinati dai seguenti CCNL:

  • CCNL Anas;
  • CCNL Commercio (Cooperative Di Consumo);
  • CCNL Faconisti (Anpit-Cisal);
  • CCNL Istituzioni Socio-Assistenziali – Anaste/Confsal.

TAG: INPS
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