Il Decreto-legge n. 19/2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2024, ha modificato quella che fin dal 1° luglio 2007 – a seguito dell’entrata in vigore della Legge n. 296/2006 (Legge di bilancio 2007) – è stata la normativa vigente in materia di rilascio del Documento Unico di regolarità contributiva (“DURC”) e di fruizione dei benefici contributivi e normativi ad esso subordinati.
La prima rilevante modifica interessa l’art. 1 comma 1175 della Legge 296/2006, rispetto al quale la norma prevedeva la possibilità di fruire dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale solo subordinatamente al possesso da parte del datore di lavoro del DURC, fermi restando gli altri obblighi di legge e il rispetto degli accordi e dei contratti collettivi a più livelli applicati, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale.
Ad integrazione di quanto in precedenza previsto, il nuovo dettato normativo sottolinea espressamente e in aggiunta al precedente comma quanto già in parte e implicitamente indicato al comma 1176 nel rimandare alle irregolarità in materia di tutela delle condizioni di lavoro non considerate ostative ai fini del rilascio dello stesso DURC, ossia la necessità di mancanza di violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, compresa l’assenza di violazioni in tema di tutela delle condizioni di lavoro e salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, così come individuate con apposito decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.
Di nuova costituzione, il comma 1175 bis, evidenzia la condizione sospensiva generata dall’irregolarità del DURC, confermando il diritto alla fruizione dei benefici previsti dal comma 1175 nell’ipotesi di regolarizzazione degli obblighi contributivi ed assicurativi e delle violazioni accertate di cui al medesimo comma 1175, entro i termini previsti dagli organi di vigilanza. È fatta eccezione per le violazioni amministrative che non possono essere oggetto di regolarizzazione, per le quali il recupero dei benefici erogati non potrà essere superiore al doppio della sanzione oggetto di verbalizzazione.
L’introduzione del nuovo comma risulta di notevole importanza, inquanto sembra voler superare le criticità riscontrate fino ad oggi dalle aziende inottemperanti in tema di fruizione dei benefici contributivi, prevedendo da un lato, la possibilità di poter continuare a fruire degli stessi per coloro che procedono alla regolarizzazione contributiva e assicurativa della posizione e delle violazioni in materia di salute e sicurezza entro i termini indicati, dall’altro, qualora si tratti di violazioni amministrative per cui non è possibile la regolarizzazione, il recupero dei benefici erogati a cui saranno soggette le aziende interessate non sarà comunque superiore al doppio della sanzione.