Osservatorio

Nuovo regime sanzionatorio per le violazioni contributive: in chiarimenti dell’INPS 

23 Ottobre 2024

L’INPS, con la circolare n. 90 del 4 ottobre 2024, ha fornito gli attesi chiarimenti sulle modifiche al regime sanzionatorio delle violazioni contributive contenuto, in particolare, nell’articolo 116 della legge n. 388/2000 introdotte dal decreto-legge n. 19/2024. 

Le modifiche, aventi effetto dal 1° settembre 2024, sono intervenute nello specifico sulle sanzioni civili applicabili in caso di irregolarità contributive, in caso di omissioni derivanti da incertezze normative e in caso di regolarizzazione spontanea del datore di lavoro. 

Sanzioni civili per omissione e per evasione contributiva 

L’omissione contributiva, prevista dall’articolo 116, comma 8, lettera a), della legge n. 388/2000, ricorre in caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie presentate entro la scadenza di legge. 

Sul punto, il citato decreto ha modificato il regime delle sanzioni civili di cui alla lettera a) del comma 8 dell’articolo 116 della legge 388/2000, connesso al mancato o tardivo versamento dei contributi previdenziali, prevedendo che “se il pagamento dei contributi o premi è effettuato entro centoventi giorni, in unica soluzione, spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, la maggiorazione non trova applicazione”. L’intento del legislatore è quello di estendere l’istituto del ravvedimento operoso, già previsto per le ipotesi di evasione contributiva, anche alle ipotesi di omissione contributiva al fine di favorire e accelerare il recupero del credito. 

Ferma restando l’ordinaria misura della sanzione civile pari al tasso ufficiale di riferimento, maggiorato di 5,5 punti in ragione d’anno, sino al massimo del 40 per cento dell’importo dovuto, al fine di favorire l’adempimento, ha introdotto una misura agevolativa in base alla quale, se il pagamento avviene, in unica soluzione, entro centoventi giorni dalla scadenza di legge, in modo spontaneo, ossia prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, non trova applicazione la maggiorazione di 5,5 punti del tasso ufficiale di riferimento. 

L’articolo 116, comma 8, lettera b), della legge n. 388/2000, stabilisce che ricorre l’ipotesi di evasione contributiva in caso di mancato versamento dei contributi o premi dovuti connesso a registrazioni, denunce o dichiarazioni obbligatorie non presentate o non conformi al vero. 

In merito alle sanzioni civili applicabili alla fattispecie in esame, nelle ipotesi in cui il soggetto contribuente non metta in atto spontaneamente comportamenti volti a regolarizzare la sua posizione rispetto all’obbligo contributivo, la norma prevede, senza alcuna variazione rispetto al regime previgente, una sanzione pari al 30 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti alle scadenze di legge, in ragione d’anno, e sino alla soglia massima del 60 per cento dell’importo dovuto. 

Diversamente, la fattispecie del ravvedimento operoso, già disciplinata dall’articolo 116, comma 8, lettera b), seconda parte, della legge n. 388/2000, è stata oggetto di una rimodulazione dei termini previsti per il pagamento della contribuzione dovuta. Infatti, viene confermata la previsione secondo cui, in caso di denuncia effettuata spontaneamente, prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, della situazione debitoria entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi e dei premi, le sanzioni civili per evasione vengono degradate a omissione calcolata nella misura del tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti se il versamento avviene in unica soluzione entro il termine di trenta giorni dalla denuncia e, inoltre, viene introdotta l’ulteriore previsione che, ove il versamento avvenga in unica soluzione entro il più ampio termine di novanta giorni dalla denuncia, la misura delle sanzioni civili dovute è pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 7,5 punti. 

Sia per l’omissione che per l’evasione contributiva, l’INPS chiarisce che la nuova disciplina introdotta dal decreto trova applicazione relativamente agli inadempimenti verificatisi a decorrere dal 1° settembre 2024 e, pertanto, ai mancati pagamenti di contributi correlati a obblighi di denuncia riferiti a periodi di competenza decorrenti dal 1° settembre 2024. 

Sanzioni civili per omissioni derivanti da incertezze normative 

Il decreto in esame ha modificato, altresì, il regime delle sanzioni civili in caso di mancato o ritardato versamento dei contributi o premi derivante da incertezze normative e connesse, nel dettaglio, a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa. 

La previsione di una sanzione pari al tasso ufficiale di riferimento, maggiorato di 5,5 punti, con applicazione del tetto del 40 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge, che continua ad applicarsi fino a tutto il periodo di competenza agosto 2024, è stata sostituita dalla minore somma costituita dai soli interessi legali di cui all’articolo 1284 c.c., sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori. 

Anche in questo caso, le modifiche hanno effetto a decorrere dal 1° settembre 2024. 

Regolarizzazione concertata con l’istituto 

Il contribuente che provveda alla regolarizzazione di anomalie, omissioni ed errori, con le modalità e nei termini che verranno definiti da opportuna deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto, sarà ammesso al pagamento di una sanzione civile in ragione d’anno: 

  • in caso di omissione contributiva, pari al tasso ufficiale di riferimento e, in ogni caso, non superiore al 40 per cento dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge; 
  • in caso di evasione contributiva, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti e, in ogni caso, non superiore al 40 per cento dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. 
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