Osservatorio

Pace contributiva: riscatto dei periodi non coperti da contribuzione

20 Giugno 2024

L’INPS, con la circolare n. 69 del 29 maggio 2024, ha fornito le indicazioni per l’applicazione del riscatto di periodi non coperti da contribuzione per il biennio 2024-2025, in linea con le disposizioni di cui all’art. 1, commi da 126 a 130, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (di seguito, “Legge di Bilancio 2024”) che ha reintrodotto tale istituto sulla scia di quanto già previsto, in via sperimentale, per il triennio 2019-2021 dalla Legge 28 marzo 2019, n.26.

La platea di destinatari

L’accesso all’istituto del riscatto dei periodi non coperti da contribuzione (anche detto “pace contributiva”) spetta a tutti i soggetti iscritti alternativamente (i) ad AGO (assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti) dei lavoratori dipendenti, (ii) alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, (iii) alla Gestione Separata, (iv) alle forme sostitutive ed esclusive dell’AGO purché i predetti soggetti risultino privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non già titolari di pensione.

Stante quanto sopra, è pertanto possibile affermare che il diritto spetti solo a coloro che accederanno alla pensione calcolata interamente con il sistema contributivo e che quindi sono privi di anzianità contributiva di qualsivoglia tipo (obbligatoria, figurativa, da riscatto) accreditata anteriormente al 1° gennaio 1996 in qualsiasi gestione pensionistica obbligatoria (incluse le casse ordinistiche dei liberi professionisti).

Lo stesso INPS, infatti, chiarisce che qualora il soggetto che abbia effettuato la richiesta di riscatto acquisisca, per qualsivoglia ragione, anzianità contributiva precedente al 1° gennaio 1996 si vedrà la restituzione delle somme versate per il riscatto e l’annullamento d’ufficio dello stesso. Inoltre, la preclusione per l’accesso all’istituto della pace contribuiva vale anche nei confronti di titolari di un trattamento pensionistico diretto (in qualsiasi gestione pensionistica obbligatoria).

Periodi riscattabili, costo del riscatto e possibilità di intervento del datore di lavoro

È utile evidenziare che l’INPS garantisce la possibilità di riscatto esclusivamente per i periodi interamente scoperti da contribuzione ricadenti nell’intervallo temporale 1° gennaio 1996 – 31 dicembre 2023 e tale possibilità è altresì estesa a coloro che non abbiano aderito alla facoltà di riscatto introdotta in precedenza dalla L. 26/2019 o a coloro che vi abbiano aderito, al ricorrere dei requisiti soggettivi previsti, nella misura massima di cinque anni.

Restano, invece, esplicitamente esclusi dalla possibilità di fruire della c.d. pace contributiva coloro i quali hanno periodi di lavoro lavorati per cui non si è versata contribuzione. In tal caso, al lavoratore permane unicamente la possibilità di avvalersi della c.d. costituzione di rendita vitalizia in conformità alle disposizioni di cui art. 13, legge n. 1338/1962

Inoltre, i periodi da riscattare devono collocarsi necessariamente tra l’anno del primo e quello dell’ultimo contributo accreditato presso le forme assicurative INPS mentre non è possibile esercitare il riscatto presso le casse professionali.

Da un punto di vista economico, l’INPS rende noto che l’onere del riscatto è calcolato ai sensi dell’art. 2, co. 5, del D. Lgs. n. 184/1997, ossia utilizzando il metodo percentuale, applicando l’aliquota contributiva di finanziamento in vigore alla data di presentazione della domanda nella Gestione pensionistica ove opera il riscatto. La base di calcolo è rappresentata di fatto dalla retribuzione assoggettata a contribuzione nelle ultime 52 settimane antecedenti l’operazione ed è rapportata al periodo oggetto di riscatto ed il versamento economico può essere effettuato alternativamente un’unica soluzione ovvero in un massimo di centoventi rate mensili.

È inoltre fondamentale sottolineare che l’anzianità contributiva che il lavoratore acquista grazie al riscatto contributivo concorre sia alla maturazione del diritto a pensione sia del suo ammontare economico e che il costo sostenuto per il riscatto è fiscalmente deducibile dal reddito complessivo.

Di particolare interesse è la specifica secondo cui, nel settore privato, l’onere del riscatto contributivo può essere sostenuto dal datore di lavoro anziché dal lavoratore.

Ottenendo preventivamente il consenso del beneficiario, infatti, il datore di lavoro può sostenere il costo del riscatto contributivo del dipendente destinando i premi di produzione spettanti a quest’ultimo ed avvantaggiandosi della piena deducibilità del costo dal reddito di impresa.

Considerazioni finali

Dalle precisazioni fornite dall’INPS si ricava da un lato la convenienza economica dell’istituto in esame grazie alla possibilità di rateizzazione e dalla deducibilità del costo, dall’altro la possibilità di anticipare il pensionamento essendo il riscatto utile sia per la maturazione del diritto a pensione che per il suo ammontare mensile.

Altri insights correlati:

Scopri le soluzioni HR
pensate per te