Dal primo novembre 2024 scatta l’obbligo della patente a crediti per i lavoratori e le imprese impegnate nei cantieri edili: concluso il periodo transitorio, che dura fino al 31 ottobre e durante il quale si può far richiesta via Pec, bisogna inviare la domanda al portale INL.
È entrato in vigore il primo ottobre l’obbligo di richiesta della patente a crediti, il documento digitale rilasciato telematicamente dall’INL – Ispettorato Nazionale del Lavoro, che a decorrere da tale data consentirà lo svolgimento dell’attività lavorativa da parte di imprese e lavoratori autonomi in cantieri temporanei o mobili, come nel caso dei cantieri per realizzare smart building.
A prevedere tale adempimento l’art. 27 del D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 ( “Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro”), introdotto interamente dall’art. 29 c.19, del D.L. n. 19 del 2 marzo 2024, con lo scopo di rafforzare l’attività di contrasto al lavoro sommerso e di vigilanza in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Rende attuativa la nuova disciplina il Decreto Ministeriale n. 132 del 18 settembre 2024, mediante la pubblicazione in G.U., Serie Generale n. 221, il 20 settembre 2024 del “Regolamento relativo all’individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili”, a cui sono seguite le istruzioni operative fornite dall’INL nella circolare n. 4 del 23 settembre 2024.
Interessati dal rilascio della patente a crediti sono le imprese e i lavoratori autonomi che operano “fisicamente” in cantieri temporanei o mobili, come definiti dall’art. 89 c.1 lettera a) e dall’allegato X del D. Lgs. 81del 2008, ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale come ad esempio: ingegneri, architetti o geometri.
Rientrano tra i soggetti obbligati al possesso della patente a crediti anche le imprese e i lavoratori autonomi provenienti da uno Stato membro dell’Unione Europea o “Extra-UE”, a cui il rilascio del documento potrà avvenire:
Rispetto a quanto sopra, la norma esclude espressamente le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA pari o superiore alla III, inteso quale il documento attestante le capacità economiche e finanziarie, oltre all’adeguata dotazione di attrezzature tecniche e risorse umane di un’azienda, di eseguire direttamente o in subappalto opere pubbliche di un determinato valore, secondo i requisiti previsti dalla normativa sui contratti pubblici.
Dalla data del primo ottobre 2024, i soggetti sopra individuati e, in particolar modo, chi già è attivo all’interno dei cantieri, dovranno procedere con la richiesta di rilascio della patente a crediti, necessaria per continuare ad operare. L’INL ha chiarito, al riguardo, che la presenza in cantiere di imprese e lavoratori autonomi dovrà sempre essere preceduta dall’invio dalla richiesta di rilascio della patente, fatta accezione appunto per i soggetti già operanti alla data di entrata in vigore dell’obbligo che, in attesa di rilascio della procedura telematica, hanno potuto presentare preventivamente la richiesta tramite PEC – Posta elettronica certificata secondo le disposizioni fornite dall’Ispettorato nella circolare operativa del 23 settembre.
In considerazione di quanto sopra, proprio al fine di consentire un graduale adeguamento alla procedura telematica, è stato concesso un periodo transitorio – dal primo al 31 ottobre 2024 – in cui è possibile effettuare la richiesta del documento tramite PEC, attraverso la trasmissione di un modello di autocertificazione – dichiarazione sostitutiva dei requisiti richiesti per l’ottenimento della patente, ai sensi dell’art. 27, c.1 del D.lgs. 81 del 2008, fermo restando la necessità di procedere entro e non oltre il 31 ottobre alla presentazione telematica della medesima richiesta sul portale dell’INL.
Dal primo novembre 2024 l’ unica modalità ammessa per il rilascio della patente a crediti sarà telematica.
L’istanza, pertanto, a decorrere da tale data potrà essere presentata esclusivamente attraverso il portale dell’Ispettorato, accessibile mediante identità digitale (SPID personale o CIE) dal legale rappresentante dell’impresa o dal lavoratore autonomo – oppure, in alternativa, da un soggetto autorizzato con apposita delega scritta alla presentazione, inclusi gli intermediari di cui all’ art. 1 della Legge n. 12 del 1979 come i consulenti del lavoro.
Il rilascio del documento è subordinato al possesso di determinati requisiti, attestati mediante autodichiarazione compilata online ai sensi del DPR 445/2000, sulla falsariga del modello utilizzato per la richiesta preventiva via PEC, ferma restando l’eventualità di successivi accertamenti.
I requisiti che i soggetti richiedenti dichiarano di possedere sono i seguenti:
Come precisato nella circolare dell’INL, all’atto della compilazione il soggetto richiedente avrà, per ogni requisito ad eccezione dell’iscrizione alla CCIA, la possibilità di dichiararne il mancato possesso per “esenzione giustificata” o “non obbligatorietà”, in relazione alla categoria dello stesso richiedente. Si pensi, ad esempio, ad un lavoratore autonomo che, rispetto ad un’impresa con dipendenti, non è tenuto alla redazione del DVR, alla designazione di un RSPP o agli obblighi formativi, salvo il caso di utilizzo di determinate attrezzature che richiedano una specifica formazione.
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