Documento equivalente solo se previsto nel Paese di provenienza. Con la richiesta telematica potrebbe essere difficile il controllo dei requisiti.
È terminato lo scorso 31 ottobre il periodo transitorio in cui imprese e lavoratori autonomi potevano presentare la richiesta della patente a crediti inoltrando, tramite Pec, il modello di autocertificazione/dichiarazione sostitutiva messo a disposizione dell’Ispettorato nazionale del lavoro (Inl) in concomitanza della pubblicazione della circolare operativa 4 del 23 settembre 2024.
Dal 1° novembre il rilascio del documento, in formato digitale, potrà avvenire esclusivamente a seguito dell’invio dell’istanza telematica sul portale dell’Inl, previa dichiarazione dei soggetti interessati del possesso dei requisiti previsti per il rilascio della patente a crediti in base all’articolo 27, comma 1, del Dlgs 81/2008.
I soggetti interessati
Sono tenuti al possesso della patente a crediti le imprese e i lavoratori autonomi operanti «fisicamente» nei cantieri temporanei o mobili, da intendersi quali i luoghi in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile così come individuati dall’allegato X del Dlgs 81/2008. Restano invece esclusi dal campo di applicazione della norma coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale, come ad esempio ingegneri, architetti o geometri, e delle imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione Soa pari o superiore alla III, di cui all’articolo 100, comma 4, del Dlgs 36/2023 (Codice dei contratti pubblici), la cui esclusione è espressamente prevista dalla norma.
Rientrano tra i soggetti obbligati al possesso della patente a crediti anche le imprese e i lavoratori autonomi provenienti da uno Stato membro dell’Unione europea o Extra Ue, il cui rilascio è subordinato:
– alla presentazione tramite portale dell’Inl della dichiarazione concernente il possesso di un documento equivalente alla patente rilasciato dall’autorità competente del Paese di appartenenza e debitamente riconosciuto dalla legge italiana nei casi di provenienza Extra Ue, oppure, in assenza:
– alla predisposizione della normale richiesta telematica. In quest’ultimo caso i soggetti esteri dovranno procedere alla compilazione dell’istanza online dichiarando il possesso dei requisiti previsti all’articolo 1 del Dm 132 del 18 settembre 2024 alla stregua delle imprese e dei lavoratori autonomi italiani.
L’obbligo in capo anche ai soggetti stranieri potrebbe generare non poche criticità, considerando, da un lato, l’eventualità che non sia previsto nel Paese di appartenenza un documento equivalente alla patente a crediti, peraltro di recente introduzione nel nostro sistema, e dall’altro, in assenza dello stesso, potrebbe risultare difficoltosa la verifica del possesso di documenti equivalenti a quelli previsti dai requisiti di rilascio, peraltro sempre ammessi in sostituzione nei casi di imprese stabilite in uno Stato Ue (ad esempio, il possesso del modello A1 anziché del Durc).
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