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Pensioni: l’INPS illustra le novità per il 2022

21 Febbraio 2022

La Legge di Bilancio per il 2022 (Legge n. 234/2022) ha apportato modifiche significative ad alcuni istituti pensionistici che, sperimentalmente, erano in scadenza al 31 dicembre 2021. Si tratta, nello specifico, della “Quota 100” (dal 2022, “Quota 102”), dell’“Opzione donna” e dell’“Ape sociale”.

In merito ad essi è intervenuto l’INPS, con i messaggi n. 97/2022, n. 169/2022 e n. 274/2022, fornendo chiarimenti sull’ambito di applicazione e sui requisiti necessari per accedervi.

Quota 102

Con il messaggio n. 97/2022 l’INPS ribadisce che “Quota 102” ha sostituto, dal 1° gennaio di quest’anno, la già nota “Quota 100” introdotta dal legislatore in via sperimentale per il triennio 2019-2021 e, dunque, giunta a naturale scadenza.

Inoltre, l’INPS illustra come la stessa riconosca “il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento, entro il 31 dicembre 2022, di un’età anagrafica di almeno 64 anni e di un’anzianità contributiva minima di 38 anni”. E poi l’Istituto evidenzia come il legislatore abbia inteso coordinare la disciplina della pensione “Quota 100”, applicabile alla pensione anticipata in esame, ai nuovi requisiti pensionistici da maturare entro il 2022. Restano, pertanto, valide le condizionalità oggettive e soggettive già previste per “Quota 100”, al netto del rinnovato requisito anagrafico, 64 anni di età in luogo dei precedenti 62.

“Opzione donna”

La Legge di Bilancio ha esteso la possibilità di accedere al trattamento pensionistico anticipato alle lavoratrici che abbiano perfezionato i prescritti requisiti entro il 31 dicembre 2021.

Con il messaggio n. 169/2022, l’INPS chiarisce che vi potranno accedere “le lavoratrici che, entro il 31 dicembre 2021, abbiano maturato un’anzianità contributiva minima di 35 anni e un’età anagrafica minima di 58 anni se lavoratrici dipendenti e di 59 anni se lavoratrici autonome”. Restano fermi il ricalcolo dell’importo dell’assegno di pensione con il solo metodo contributivo e la disapplicazione degli adeguamenti dei requisiti alla speranza di vita.

L’Istituto ricorda anche che il diritto alla decorrenza della pensione si consegue trascorsi:

  • dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento pensionistico sia liquidato a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti;
  • diciotto mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, qualora il trattamento sia liquidato a carico delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi.

Il trattamento pensionistico in esame, relativamente alle lavoratrici che hanno perfezionano i prescritti requisiti entro il 31 dicembre 2021, può essere conseguito anche successivamente alla prima decorrenza utile.

Ape sociale

La Legge di Bilancio 2022 ha posticipato il termine di scadenza del periodo di sperimentazione dell’“Ape sociale” al 31 dicembre 2022. Inoltre, con effetto dal 1° gennaio 2022, ha introdotto ulteriori novità in merito alle condizioni per il relativo riconoscimento per coloro che vi accedono in qualità di disoccupati o di lavoratori dipendenti che svolgono attività c.d. “gravose”

L’INPS, con il messaggio n. 274/2022, precisa che con riferimento ai:

  • lavoratori che svolgono attività gravose, è stato introdotto “un nuovo elenco delle professioni aventi diritto all’“Ape sociale” e, per alcune di esse – operai edili, come indicati nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili e affini, per i ceramisti (classificazione Istat 6.3.2.1.2) e per i conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta (classificazione Istat 7.1.3.3) – è stata prevista una riduzione a 32 anni del requisito contributivo minimo richiesto per l’accesso al trattamento in esame”;
  • ai disoccupati ricadenti in determinate categorie previste dalla legge è stata eliminata la condizione del decorso del trimestre in stato di disoccupazione prima dell’accesso al trattamento.

TAG: Previdenza
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