Il Ministero del Lavoro, con la risposta n. 33/2010, ha precisato che i dipendenti di aziende comunitarie che lavorano in Italia in distacco devono ricevere un trattamento economico e normativo allineato alle condizioni previste per i lavoratori italiani. Il livello minimo retributivo di riferimento è costituito dal reddito di lavoro dipendente individuato secondo le norme italiane. Al contrario, la retribuzione imponibile previdenziale su cui si calcolano i contributi è quella determinata sulla base della legislazione del paese straniero in cui è ubicata l’impresa inviante.
(Fonte Il Sole 24 Ore)