L’INAIL, con circolare n. 64 del 27 novembre 2012, ha precisato che per i lavoratori a chiamata occupati in prestazioni lavorative da rendersi il fine settimana, nonché nei periodi delle ferie estive o delle vacanze natalizie e pasquali, il premio assicurativo va pagato sull’indennità di disponibilità anche in assenza della chiamata. Pertanto, a decorrere dal 18 luglio 2012, in costanza di rapporto di lavoro intermittente, sussistendo l’obbligo assicurativo, il premio si calcola sia in base alla retribuzione erogata per le ore di lavoro prestate, sia in base a quanto corrisposto a titolo di indennità di disponibilità. Tale chiarimento è divenuto necessario in conseguenza dell‘abrogazione da parte della Riforma Fornero (L. n. 92/2012) dell’articolo 37 del D.Lgs. n. 276/03.
(Il Sole 24 Ore, 28 novembre 2012, pag. 25)