Con risposta all’interpello n. 42 del 18 gennaio 2021 l’Agenzia delle Entrate si è pronunciata nuovamente sull’ambito di applicazione del regime agevolato introdotto dall’art. 16 del D. Lgs. 147/2015 per i c.d. lavoratori impatriati. L’Agenzia si è soffermata, in particolar modo, sulla possibilità per i lavoratori che rientrano in Italia, a seguito di distacco all’estero, di beneficiare del suddetto regime.
Il quesito del contribuente
Nel formulare il suo interpello, un cittadino italiano dichiarava che:
Alla luce di quanto precede, il contribuente chiedeva all’Agenzia delle Entrate se fosse possibile fruire del regime speciale riservato ai lavoratori impatriati a decorrere dal periodo di imposta 2021.
Il parere dell’Agenzia delle Entrate
In primo luogo, l’Agenzia delle Entrate riepiloga i termini del beneficio fiscale, alla luce delle ultime modifiche normative, rimarcando la possibilità per il lavoratore di fruire dell’abbattimento dell’imponibile fiscale dei redditi prodotti sino al 70 per cento se:
L’agevolazione è fruibile a decorrere dal periodo di imposta in cui il lavoratore trasferisce la propria residenza fiscale in Italia e per i quattro periodi di imposta successivi.
Tuttavia, riprendendo quanto già espresso con la precedente circolare n. 33/E/2020, l’Agenzia delle Entrate specifica che, ai contribuenti che rientrano in Italia a seguito di un distacco estero, il beneficio fiscale non spetta:
L’Agenzia, a titolo esemplificativo e non esaustivo, individua come indici di “continuità” che, pertanto, determinano l’inaccessibilità per il lavoratore al beneficio fiscale in esame:
Tali indici fanno dedurre una sostanziale continuità con il rapporto di lavoro instaurato prima del distacco in cui continuano ad applicarsi le originarie condizioni contrattuali in vigore prima dell’espatrio che, pertanto, escludono l’applicabilità del regime agevolato.
Diverso sarebbe, invece, il caso in cui l’attività lavorativa svolta dal lavoratore, successivamente al rientro in Italia, costituisca una vera e propria “nuova” attività attraverso la stipula di un nuovo contratto di lavoro che preveda un ruolo aziendale completamente diverso da quello originario. In tale ipotesi il lavoratore sarebbe legittimato a fruire dell’agevolazione fiscale in argomento.
Non potendo verificare la situazione lavorativa dell’istante, l’Agenzia enuclea il principio secondo il quale il contribuente potrebbe fruire del regime agevolato con decorrenza dal 2021 solo nel caso in cui l’attività lavorativa svolta in Italia dopo il distacco all’estero sia totalmente “nuova” e non si ponga in continuità con il precedente rapporto di lavoro in essere prima dell’espatrio.