Osservatorio

Regime fiscale per i lavoratori che rientrano in Italia a seguito di distacco all’estero: la risposta dell’Agenzia delle Entrate

19 Febbraio 2021

Con risposta all’interpello n. 42 del 18 gennaio 2021 l’Agenzia delle Entrate si è pronunciata nuovamente sull’ambito di applicazione del regime agevolato introdotto dall’art. 16 del D. Lgs. 147/2015 per i c.d. lavoratori impatriati. L’Agenzia si è soffermata, in particolar modo, sulla possibilità per i lavoratori che rientrano in Italia, a seguito di distacco all’estero, di beneficiare del suddetto regime.

Il quesito del contribuente

Nel formulare il suo interpello, un cittadino italiano dichiarava che:

  • sino al 14 febbraio 2016 aveva prestato attività lavorativa in Italia presso una società italiana;
  • dal 15 febbraio 2016 era stato distaccato presso una società del gruppo con sede in Cina, con un contratto di diritto estero;
  • a decorrere dal 1° gennaio 2021 era stato riassunto dalla medesima società italiana con contratto a tempo indeterminato.

Alla luce di quanto precede, il contribuente chiedeva all’Agenzia delle Entrate se fosse possibile fruire del regime speciale riservato ai lavoratori impatriati a decorrere dal periodo di imposta 2021.

Il parere dell’Agenzia delle Entrate

In primo luogo, l’Agenzia delle Entrate riepiloga i termini del beneficio fiscale, alla luce delle ultime modifiche normative, rimarcando la possibilità per il lavoratore di fruire dell’abbattimento dell’imponibile fiscale dei redditi prodotti sino al 70 per cento se:

  • trasferisce la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 2 del TUIR;
  • non è stato residente in Italia nei due periodi d’imposta antecedenti al trasferimento e si impegna a risiedere in Italia per almeno 2 anni;
  • svolge l’attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano.

L’agevolazione è fruibile a decorrere dal periodo di imposta in cui il lavoratore trasferisce la propria residenza fiscale in Italia e per i quattro periodi di imposta successivi.

Tuttavia, riprendendo quanto già espresso con la precedente circolare n. 33/E/2020, l’Agenzia delle Entrate specifica che, ai contribuenti che rientrano in Italia a seguito di un distacco estero, il beneficio fiscale non spetta:

  • in presenza del medesimo contratto e presso il medesimo datore di lavoro” nonché 
  • “nell’ipotesi in cui il soggetto, pur in presenza di un nuovo contratto per l’assunzione di un nuovo ruolo aziendale, al momento del rimpatrio rientri in una situazione di “continuità” con la precedente posizione lavorativa svolta nel territorio dello Stato prima dell’espatrio”.

L’Agenzia, a titolo esemplificativo e non esaustivo, individua come indici di “continuità” che, pertanto, determinano l’inaccessibilità per il lavoratore al beneficio fiscale in esame:

  • il riconoscimento di ferie maturate prima del nuovo accordo contrattuale;
  • il riconoscimento dell’anzianità dalla data di prima assunzione;
  • l’assenza del periodo di prova;
  • la presenza di clausole volte a non liquidare i ratei delle mensilità aggiuntive maturate nonché il trattamento di fine rapporto al momento della sottoscrizione del nuovo accordo;
  • la presenza di clausole in cui si prevede che alla fine del distacco, il distaccato sarà reinserito nell’ambito dell’organizzazione della società distaccante e torneranno ad applicarsi i termini e le condizioni di lavoro presso la società di appartenenza in vigore prima del distacco.

Tali indici fanno dedurre una sostanziale continuità con il rapporto di lavoro instaurato prima del distacco in cui continuano ad applicarsi le originarie condizioni contrattuali in vigore prima dell’espatrio che, pertanto, escludono l’applicabilità del regime agevolato.

Diverso sarebbe, invece, il caso in cui l’attività lavorativa svolta dal lavoratore, successivamente al rientro in Italia, costituisca una vera e propria “nuova” attività attraverso la stipula di un nuovo contratto di lavoro che preveda un ruolo aziendale completamente diverso da quello originario. In tale ipotesi il lavoratore sarebbe legittimato a fruire dell’agevolazione fiscale in argomento.

Non potendo verificare la situazione lavorativa dell’istante, l’Agenzia enuclea il principio secondo il quale il contribuente potrebbe fruire del regime agevolato con decorrenza dal 2021 solo nel caso in cui l’attività lavorativa svolta in Italia dopo il distacco all’estero sia totalmente “nuova” e non si ponga in continuità con il precedente rapporto di lavoro in essere prima dell’espatrio.

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