L’INPS, con la circolare n. 12 del 26 gennaio 2022, ha illustrato l’ambito di applicazione del D.M. 23 dicembre 2021, che ha individuato le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti all’estero.
Ai fini previdenziali, le retribuzioni convenzionali devono essere prese a riferimento per il calcolo dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori operanti in Paesi extracomunitari non legati all’Italia da accordi di sicurezza sociale. Dette retribuzioni si applicano sia ai lavoratori cittadini italiani che ai lavoratori cittadini stranieri, titolari di un regolare titolo di soggiorno e di un contratto di lavoro in Italia, inviati dal proprio datore di lavoro italiano in un Paese extracomunitario.
È utile ricordare che le retribuzioni convenzionali trovano applicazione, residuamene, anche nei confronti dei lavoratori inviati in Paesi convenzionati con l’Italia dal punto di vista previdenziale, con riferimento alle sole assicurazioni non incluse negli accordi di sicurezza sociale vigenti.
Dal punto di vista operativo, l’INPS rammenta che “per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile è determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente”, di cui alle tabelle individuate con riferimento ai contratti collettivi nazionali di lavoro in vigore per le diverse categorie.
Ai fini dell’attuazione della disposizione relativa alle fasce di retribuzione, viene precisato che per “retribuzione nazionale” si intende “il trattamento previsto per il lavoratore dal contratto collettivo, comprensivo degli emolumenti riconosciuti per accordo tra le parti, con esclusione dell’indennità estero”. L’importo così calcolato deve essere diviso per dodici e, raffrontando il risultato del calcolo con le tabelle del settore corrispondente, deve essere individuata la fascia retributiva da prendere a riferimento ai fini degli adempimenti contributivi.
I valori convenzionali individuati in virtù del calcolo descritto dall’INPS possono essere ragguagliati a giornata solo in caso di assunzione, di risoluzione del rapporto, di trasferimento nel corso del mese. In tali fattispecie, l’imponibile mensile deve essere diviso per 26 giornate e, successivamente, il valore ottenuto deve essere moltiplicato per il numero dei giorni compresi nella frazione di mese interessata, escluse le domeniche.
La retribuzione individuata secondo i criteri illustrati può subire variazioni nel caso di:
In questi due casi – illustra l’INPS – deve essere applicata la retribuzione convenzionale corrispondente al mutamento intervenuto con la stessa decorrenza della nuova qualifica o della variazione del trattamento economico individuale.
Un caso ulteriore è quello in cui maturino nel corso dell’anno compensi variabili, dovuti, ad esempio, a lavoro straordinario e premi. Occorrerà, non essendo tali somme considerate ai fini dell’individuazione della fascia di retribuzione applicabile, rideterminarne l’importo, comprensivo delle predette voci retributive, e ridividere il valore così ottenuto per dodici mensilità.
Se per effetto di tale ricalcolo si dovesse determinare un valore retributivo mensile che comporta una modifica della fascia da prendere a riferimento nell’anno per il calcolo della contribuzione rispetto a quella adottata, sarà necessario procedere ad un’operazione di conguaglio sui periodi pregressi, a partire dal mese di gennaio dell’anno in corso.
Infine, l’INPS conclude con l’istituto della regolarizzazione per i datori di lavoro che, per il mese di gennaio 2022, hanno operato in difformità rispetto alle istruzioni della circolare emanata. Per procedere alla regolarizzazione, i datori di lavoro coinvolti hanno tempo fino al giorno 16 del terzo mese successivo alla pubblicazione della circolare in commento, ovverosia fino al 16 aprile 2022.