In corretta applicazione della normativa europea le comunicazioni relative alla riservatezza dei dati personali sono limitate alla tutela dei cittadini, conseguentemente non trovano applicazione nei rapporti tra le imprese.
L’informativa sulla privacy non è dovuta in caso di trasmissione spontanea di curricula spontaneamente trasmessi dagli interessati ai fini dell’eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro.
Per i soggetti che trattano soltanto dati personali non sensibili e che trattano come unici dati sensibili e giudiziari quelli relativi ai propri dipendenti o collaboratori, anche se extracomunitari,la tenuta di un aggiornato documento programmatico della sicurezza (Dps) è sostituito dall’obbligo di un autocertificazione resa dal titolare del trattamento.
(Fonte il Sole 24 Ore)