(Il Sole 24 Ore – 5 aprile 2012 – pag. 2)
La novità di maggior peso riguarda la parte in cui viene rimodulato l’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. Dopo il confronto serrato degli ultimi giorni tra governo, partiti e parti sociali, il nuovo testo sembra aver assunto una forma che mette d’accordo tutti. Due le novità principali: da una parte, l’ampliamento dei casi in cui è previsto il reintegro del lavoratore licenziato e, dall’altra, la diminuzione a 12 e 24 mensilità dell’indennizzo minimo e massimo previsto nei casi in cui invece il giudice nega il rientro sul posto di lavoro. Al centro del dibattito era finito il licenziamento per motivi economici che, nelle intenzioni originarie, a differenza di quello per motivi disciplinari, non contemplava l’ipotesi del reintegro. Oggi, invece, il testo presentato accomuna le due ipotesi (licenziamento disciplinare e licenziamento economico) nella parte relativa alla tutela per licenziamento illegittimo. Nel caso in cui accerti la “manifesta insussistenza” del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo (economico), il giudice, oltre al risarcimento pari a 12 stipendi, può infatti disporre anche il reintegro. Resta salva la facoltà del lavoratore di optare per l’indennizzo.