L’INPS, con la circolare n. 88/2023, ha fornito le indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla nuova disciplina riguardante i lavoratori del settore sportivo, sia dilettantistico che professionistico, entrata in vigore il 1° luglio 2023.
Il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, così come modificato dal decreto legislativo 5 ottobre 2022, n. 163, e dal decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 (c.d. “Decreto Milleproroghe”), e da ultimo modificato dal decreto legislativo 29 agosto 2023, n. 120, (anche detto “Correttivo bis”), ha dato attuazione alla legge 8 agosto 2019, n. 86, recante “Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione”.
Tra i principali criteri direttivi elencati dalla legge delega, si annoverano:
L’INPS, dunque, nella sua circolare ha riepilogato i principali contenuti della legge delega per la riforma dello sport, ponendo particolare attenzione alla definizione dei lavoratori sportivi e al regime contributivo applicato a ciascuna categoria di essi.
In particolare, con detta riforma sportiva, sono stati definiti i regimi previdenziali e contributivi da applicare al rapporto di lavoro sportivo, che dipendono principalmente dalla tipologia di contratto con cui è regolamentato lo stesso rapporto di lavoro, che si tratti di lavoratori subordinati professionisti e dilettanti, autonomi, co.co.co. professionisti, oppure lavoratori autonomi, co.co.co. operanti nell’ambito del dilettantismo e co.co.co. di tipo amministrativo-gestionali.
Uno degli obiettivi cardine della riforma del diritto del lavoro sportivo, dunque, ha riguardato l’eliminazione del divario esistente tra le tutele previste per i lavoratori sportivi “professionisti” rispetto a quelle previste per i lavoratori appartenenti al settore del dilettantismo. Per tale scopo, difatti, sono state riconosciute a questi ultimi specifiche tutele sotto il profilo previdenziale, assistenziale e assicurativo.
La circolare ha precisato che, inoltre, ai sensi del comma 1, art. 35 del D.lgs. n. 36/2021 debbano essere obbligatoriamente iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi o “FPSP” (ovverosia il “vecchio” Fondo Pensione Sportivi Professionisti) le seguenti categorie di lavoratori:
Per effetto di tale disposizione, dunque, a decorrere dal 1° luglio 2023, la disciplina dettata in materia previdenziale di cui al D. lgs. 30 aprile 1997, n. 166, già prevista per il settore professionistico, è estesa ai lavoratori del settore del dilettantismo e iscritti al FPSP. In tale circostanza, la contribuzione sarà dovuta sulla base dell’effettiva retribuzione percepita e altresì nel rispetto del minimale contributivo e del massimale INPS qualora previsto.
Viene altresì stabilito che ai lavoratori subordinati sportivi iscritti al Fondo Pensione, a prescindere dalla qualifica professionale, si applicano le medesime tutele in materia di (i) assicurazione economica di malattia e di (ii) assicurazione economica di maternità.
Per quanto concerne la restante platea di lavoratori sportivi, ossia i collaboratori coordinati e autonomi nel settore del dilettantismo, a decorrere dal 1° luglio 2023, è previsto l’obbligo, in capo ai committenti, di contribuzione presso la Gestione separata INPS e pertanto anche al conseguente invio delle denunce individuali Uniemens, secondo codici e modalità stabiliti dalla stessa circolare.
Da ultimo, si ricorda che con riguardo ai collaboratori coordinati e continuativi trova applicazione la ripartizione dell’onere contributivo ordinaria, ossia per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del collaboratore.
Diversamente, con riguardo ai lavoratori autonomi è prevista la possibilità di addebitare il 4% in capo allo stesso committente.