Osservatorio

Riconoscibilità degli esoneri per l’occupazione giovanile a seguito di riqualificazione di un precedente rapporto di lavoro in contratto di lavoro a tempo indeterminato

19 Dicembre 2023

Con il messaggio n. 4178 del 24 novembre 2023, l’INPS ha fornito alcuni chiarimenti sui casi di disconoscimento dell’agevolazione contributiva per l’assunzione di giovani “Under 30”, introdotta in via strutturale dalla Legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio per il 2018), e “Under 36”, prevista in via sperimentale per il biennio 2021-2022 dalla Legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio per il 2021), prorogato anche per l’anno 2023 dalla Legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio per il 2023).

A riguardo, l’Istituto ha ricordato che l’esonero in commento spetta per le assunzioni e le trasformazioni di contratti da tempo determinato a tempo indeterminato di soggetti che, alla data della prima assunzione incentivata, non abbiano compiuto il trentesimo o il trentaseiesimo anno di età, e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro.

In particolare, con il messaggio in commento, l’Istituto ha ribadito quanto già precisato in passato con le proprie precedenti circolari sull’incentivo contributivo in esame (da ultimo ricordiamo la circolare n. 57/ 2023, relativa all’esonero per l’occupazione giovanile di cui alla legge di Bilancio 2023), e ha richiamato in questa sede le previsioni per l’esonero triennale disciplinato dalla legge n. 190/2014 definite dall’interpello del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2/2016, chiarendo che gli esoneri contributivi sopra menzionati previsti per l’assunzione di giovani “Under 30” e “Under 36”, non possono essere riconosciuti “nell’ipotesi in cui, a seguito di accertamento ispettivo, il rapporto di lavoro autonomo, con o senza partita IVA, nonché quello parasubordinato vengano riqualificati come rapporti di lavoro subordinati a tempo indeterminato”.

Infatti, come previsto nel citato interpello del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 2/2016, non è possibile fruire dello sgravio contributivo qualora il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sia stato instaurato non per libera scelta del datore di lavoro, ma a seguito di un accertamento ispettivo.

La disposizione ministeriale mira proprio a incentivare l’assunzione spontanea di personale, al fine di premiare con la concessione dell’esonero i datori di lavoro che contribuiscono ad una maggiore e stabile occupazione, escludendo di conseguenza i datori che, viceversa, violano le diverse diposizioni di legge.

Pertanto, con il messaggio in commento, l’Istituto ha nuovamente chiarito che la decontribuzione in parola debba essere restituita nel caso in cui il datore di lavoro che ne abbia fruito sia stato soggetto ad accertamento ispettivo in seguito al quale il rapporto di lavoro “agevolato” derivi da un precedente a rapporto di lavoro riqualificato.

Diverso è il caso del datore di lavoro che invece fruisce delle agevolazioni contributive previste per l’assunzione di giovani e sia un soggetto diverso dal datore di lavoro titolare del rapporto riqualificato: in questa circostanza, è legittimo il godimento del beneficio contributivo in quanto è lecito presumere che l’assunzione incentivata sia stata fatta in buona fede, tenuto conto che al momento dell’instaurazione del rapporto di lavoro non era a conoscenza della precedente riqualificazione del rapporto.

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