Sono stati presentati ieri in Commissione Lavoro al Senato gli emendamenti al Ddl di riforma del mercato del lavoro da parte dei relatori on. Tiziano Treu (PD) e Maurizio Castro (PDL). Gli interventi riguardano la c.d. “flessibilità in entrata” e in particolare i contratti a partita Iva, i contratti di collaborazione a progetto, i contratti a termine e il lavoro a chiamata. Per le partite Iva viene prevista una presunzione di genuinità del rapporto autonomo solo per le partite Iva che hanno un reddito annuo lordo di almeno 18mila euro e con competenze «di grado elevato». Indici rilevatori della subordinazione sono invece una durata della collaborazione superiore agli otto mesi (6 nel Ddl); un corrispettivo superiore dell’80% a quello di dipendenti e co.co.co. (75% nel Ddl); la presenza di una postazione fissa in azienda. Per quanto concerne i co.co.pro, viene individuato un compenso minimo determinato sulla base della media delle tariffe minime dei lavoratori autonomi e della media delle retribuzioni stabilite dai contratti collettivi. Si rafforza l’attuale una tantum per i parasubordinati che perdono il posto di lavoro. Sui contratti a termine le modifiche prevedono che il primo contratto a termine, della durata massima di un anno, possa essere stipulato senza che siano specificati i requisiti per i quali viene richiesto (c.d. “causalone”). Gli intervalli temporali fra contratti a termine diminuiscono rispetto a quanto previsto dal Ddl: fino a 20 e 30 giorni in una serie di situazioni aziendali come l’avvio di una nuova attività o il lancio di un prodotto o servizio innovativo. Infine, quanto al lavoro a chiamata, si prevede che la comunicazione di avvio possa essere inoltrata dal datore di lavoro alla Direzione territoriale del lavoro competente con sms, fax o posta elettronica certificata. In caso di violazione di questi obblighi viene fissata una sanzione tra 400 e 2.400 euro.
(Il Sole 24 ore, 11 maggio 2012, pag. 2)