Tra le novità più rilevanti disciplinate dal D.lgs. n. 216/2023, entrato in vigore il 1° gennaio di quest’anno, vi è una revisione della principale imposta sul reddito, l’IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche). Per l’anno 2024, difatti, è prevista l’applicazione di tre scaglioni di imposta, in sostituzione dei quattro vigenti fino al 2023. In proposito, l’articolo 1 del decreto, rubricato “Revisione della disciplina dell’imposta sul reddito delle persone fisiche”, ha disposto l’applicazione di un’aliquota del 23% fino a 28.000 euro di reddito, di un’aliquota del 35% tra i 28.000 euro e i 50.000 euro di reddito e di un’aliquota del 43% da 50.000 euro di reddito in poi. Viene meno , in sostanza, il secondo scaglione IRPEF al 25%, che interessava i redditi compresi tra 15.000 euro e 28.000 euro. Lo stesso articolo 1, al comma 2, ha previsto altresì che, limitatamente all’anno 2024, la detrazione fiscale per lavoro dipendente dei contribuenti il cui reddito non superi i 15.000 euro sia innalzata a 1955 euro, rispetto ai precedenti 1.880 euro. Per quanto riguarda la fiscalità delle imprese, sono state introdotte delle agevolazioni fruibili in caso di nuove assunzioni: in particolare, è stato previsto che il costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sia maggiorato, ai fini della determinazione del reddito d’impresa, di un importo pari al 20 per cento del costo riferibile all’incremento occupazionale. Tale agevolazione spetta unicamente ai soggetti che abbiano esercitato la propria attività nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 per almeno 365 giorni e, diversamente, non spetta alle società e agli enti in liquidazione ordinaria, assoggettati a liquidazione giudiziale o agli altri istituti liquidatori relativi alla crisi d’impresa. La norma precisa, infine, che gli incrementi occupazionali rilevano a condizione che il numero dei dipendenti a tempo indeterminato al termine del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 risulti essere superiore rispetto al numero dei dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato del periodo d’imposta precedente.