Entro lunedì 17 ottobre p.v. i datori di lavoro che applicano contratti collettivi che prevedono un termine entro il quale debbono essere fruiti i permessi per riduzione di orario o per ex festività dovrebbero versare i contributi sugli importi, anche se non corrisposti, relativi ai giorni di permesso non goduti per i periodi pregressi. Nessun obbligo contributivo incombe, invece, per quelle aziende per le quali manca una previsione contrattuale, collettiva o individuale, di un termine per la fruizione dei permessi. Ad ogni modo, nulla vieta che con una contrattazione di secondo livello o con patti individuali il termine di fruizione possa essere differito di un lasso temporale che le parti considerino più adatto alle loro rispettive esigenze.
(Fonte il Sole 24 Ore)