In conformità con le modifiche introdotte dal Decreto Sostegni bis all’art. 19 del D.Lgs. 81/2015, fino al 30 settembre 2022 la durata contratto a tempo determinato può essere superiore a 12 mesi (entro i 24 mesi) anche in presenza di specifiche esigenze previste dal CCNL. Dopo il 30 settembre sarà possibile stipulare un primo contratto a termine di durata superiore ai 12 mesi (sempre entro i 24 mesi) solo per le esigenze di cui alle lett.re a) e b) dell’art. 19, ossia per esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori nonché per esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria.
A decorrere dall’anno 2022, le aziende attribuiscono, a beneficio di tutti i lavoratori dipendenti, piani e strumenti di “flexible benefits” del valore di Euro 150 per l’anno 2022, Euro 150 per l’anno 2023 ed Euro 150 per l’anno 2024, da erogare entro il mese di settembre di ciascun anno di riferimento e comunque in base alla regolamentazione indicata dalle singole aziende.
È incrementata da Euro 5,50 a Euro 6,50 l’indennità in cifra fissa per turno notturno di cui all’art. 20 del vigente CCNL e da Euro 3,50 a Euro 4,50 l’indennità in cifra fissa per turno notturno di cui all’art. 20 del Cap. XVII (Settori Lampade e Display) con decorrenza dal 1° settembre 2022.
In aggiunta ai benefici derivanti dalla “Gestione Speciale” dell’Enbic e agli eventuali benefici aziendalmente già stabiliti, le Parti firmatarie del CCNL hanno concordato anche un “Welfare Contrattuale” obbligatoriamente dovuto al Lavoratore. Tale Welfare Contrattuale sarà a disposizione di tutti i lavoratori in forza, che abbiano superato il patto di prova, nel mese di riconoscimento (1° versamento: settembre 2021; 2° versamento: settembre 2022; 3° versamento: settembre 2023).
Le aziende mettono a disposizione dei lavoratori strumenti di welfare, elevato a Euro 200 a partire dal 2022, con decorrenza dal 1° settembre di ciascuno anno e da utilizzare entro il 31 agosto di ogni anno successivo.
Sono da corrispondere ai dipendenti del settore Televisivo e Radiofonico Euro 250, non riparametrati, a titolo di “una tantum”, con la retribuzione del mese di settembre 2022.
A tutto il personale che al 1° settembre 2022 abbia maturato due anni di servizio ininterrotto presso lo stesso Istituto è corrisposto mensilmente a partire dal 1° settembre 2022 un salario di anzianità di Euro 15. Se il personale percepiva già un salario di anzianità maturato in base ai precedenti contratti tale importo va ad incrementare quanto già percepito.
Entro il 30 settembre 2022, le Direzioni aziendali comunicano alle R.S.U., o in mancanza alle Organizzazioni Sindacali territoriali, l’ammontare complessivo trattenuto a titolo di trattenuta sindacale (i.e. Euro 40 per ciascun dipendente aderente) unitamente al numero complessivo di aderenti alla sottoscrizione e al numero dei dipendenti in forza.
A decorrere dal 1° settembre 2022 è previsto un aumento dei minimi retributivi tabellari dei seguenti contratti collettivi nazionali di lavoro: