Le circolari 73, 74 e 75 dell’INPS che hanno reso attuabili le misure di sostegno al reddito introdotte dalle leggi n. 2/2009 e n. 33/2009 prevedono precisi termini temporali per l’ammissione a queste forme di tutela.
Pertanto, i collaboratori a progetto che abbiano cessato la propria attività prima del 30 maggio scorso hanno tempo fino al 30 giugno p.v. per accedere ai fondi stanziati dal governo, se la data di “fine lavori” ha decorrenza posteriore al 30 giugno i collaboratori hanno trenta giorni di tempo per presentare la domanda all’INPS.
Diversi, invece, sono i tempi per le altre categorie di lavoratori, lavoratori subordinati e apprendisti sospesi per effetto della crisi aziendale hanno 20 giorni di tempo dalla data della sospensione per presentare domanda all’Istituto previdenziale.
(Fonte Il Sole 24 Ore)